Supplenze, chiarimenti su conseguenze nelle graduatorie in caso di domanda non presentata

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Supplenze scuola per l’anno scolastico 2021/22, sono moltissimi gli aspiranti docenti che non sono riusciti ad inviare la propria domanda di partecipazione agli incarichi a tempo determinato, a causa dei malfunzionamenti della piattaforma Istanze Online.

Molti insegnanti ci stanno chiedendo quali potrebbero essere le conseguenze per non essere riusciti ad inoltrare la propria domanda: ‘Sarò depennato dalle GPS? Quali possibilità avrò di lavorare?’

Supplenze scuola 2021/22, chi non ha potuto presentare domanda resta in graduatoria

C’è da sottolineare subito come l’aspirante docente che non ha presentato la domanda resta, in ogni caso, nelle graduatorie (Graduatorie ad Esaurimento oppure nelle GPS). L’aspirante docente che non ha partecipato alla procedura, secondo quanto riportato dall’avviso del 9 agosto scorso, rinuncia, a tutti gli effetti, all’attribuzione degli incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche.

A questo proposito, però, è necessaria una distinzione tra le diverse situazioni: vi sono, infatti, gli aspiranti supplenti che non erano al corrente della procedura, quelli che non hanno fatto in tempo ad inviare la domanda e quelli che, a causa del malfunzionamento di Istanze Online, non sono riusciti ad inoltrare la domanda per problemi tecnici della piattaforma.

Chi non ha potuto presentare domanda, in ogni caso, resterà in graduatoria: la situazione cambia a seconda che l’aspirante supplente risulti, o meno, in posizione utile per la nomina. In questo caso, il malfunzionamento di Istanze Online potrebbe portare a conseguenze, più o meno, rilevanti: l’aspirante supplente, a discrezione, potrà rivolgersi o meno ai sindacati territoriali per avere delucidazioni in merito.

In ogni caso, l’aspirante supplente parteciperà all’attribuzione degli incarichi di supplenza da graduatorie di istituto. A tale scopo, restano valide le scelte effettuate lo scorso anno scolastico in relazione alle venti scuole scelte. Potrebbe trattarsi di incarichi al 31 agosto o al 30 giugno, nel caso in cui le domande presentate non concorrino all’assegnazione totale delle cattedre, oppure potrebbe trattarsi di supplenze temporanee. 

Cosa dice la circolare annuale delle supplenze

La normativa di riferimento è quella contenuta nella circolare sulle supplenze del 6 agosto scorso che indica quanto segue:

‘La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.’

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