Registro di classe a scuola
Registro di classe a scuola

Le assenze per malattia dei dipendenti statali stanno assumendo particolare importanza alla luce dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese. Tra i quesiti che i docenti si stanno ponendo, c’è quello relativo al numero di giorni per i quali il lavoratore statale può assentarsi.

Assenze per malattia personale docente e il periodo di comporto

Un aspetto da tenere in particolare considerazione è il cosiddetto periodo di comporto vale a dire il periodo massimo di assenze per malattia che un dipendente può effettuare senza che queste possano produrre spiacevoli conseguenze sul rapporto di lavoro, fino a rischiare il licenziamento. 
Il periodo di comporto viene indicato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di ogni categoria, ovviamente anche in quello relativo alla Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i dipendenti statali, il periodo di comporto, in linea di massima, è pari a diciotto mesi: tale periodo può essere rinnovato di ulteriori 18 mesi. Solamente i primi diciotto mesi, però, posso essere frazionabili: ne deriva che la retribuzione sarà strettamente legata alla durata delle assenze per malattia.

Gli altri eventuali 18 mesi, invece, non sono frazionabili e possono essere considerati alla stregua di un periodo di aspettativa non retribuita: la richiesta di aspettativa, però, va richiesta prima della scadenza dei primi 18 mesi e giustificata dal fatto che le condizioni di salute del lavoratore non siano migliorate al punto tale da permettergli di rientrare in servizio.

Effetti sullo stipendio

Per quanto riguarda gli effetti che la questione produce sul piano stipendiale, occorre sottolineare come i primi diciotto mesi sono retribuiti, mentre i successivi 18, come detto poc’anzi, sono di aspettativa.

Fruizione delle ferie in relazione al periodo di comporto

Quella relativa al superamento del limite del periodo di comporto è una questione particolarmente delicata che, spesso, finisce per essere dibattuta nelle aule dei Tribunali ed ecco perché occorre prestare la dovuta attenzione.

Un aspetto da tenere in considerazione è quello legato alla fruizione delle ferie prima che si superi il limite del periodo di comporto: la Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che è possibile sospendere il periodo di comporto se l’assenza è dovuta ad altra motivazione, ferie comprese’. In buona sostanza, un eventuale licenziamento sarebbe illegittimo qualora le ferie venissero prese prima del superamento del periodo di comporto.


Per calcolare il periodo di comporto, occorre sommare anche le assenze frammentate, in particore quelle relative all’ultima assenza derivante da malattia con quelle dei 36 mesi precedenti. Il periodo di comporto viene calcolato, in pratica, a ritroso e cioé dall’ultima assenza per malattia andando indietro per i trentasei mesi che la precedono.