GPS, prime nomine per il ruolo: province interessate

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A pochissimi giorni dalla chiusura della procedura per il conferimento degli incarichi da GPS e GAE, ecco le prime nomine finalizzate al ruolo: ad esserne interessati sono gli inscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e corrispettivi elenchi aggiuntivi.

Pubblicazione prime nomine in ruolo da GPS

 Già oggi 25 agosto gli Uffici Scolastici competenti incominciano a rendere pubblici gli esiti della procedura per l’attribuzione delle supplenze da GPS e GAE: si possono quindi già conoscere l’esito dell’istanza e le prime nomine per i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie d’Istituto. Gli USP danno le indicazioni utili per l’assunzione in servizio ed indicano i termini entro cui comunicare un’eventuale rinuncia. Questa non preclude la possibilità di partecipare all’attribuzione di ulteriori supplenze dalle fasi successive.

PUGLIA

Bari â€“ Lecce 

Supplenze finalizzate al ruolo

Le prime nomine conferite sono destinate a tramutarsi in ruolo. L’attribuzione di una supplenza finalizzata al ruolo viene disciplinata dall’art.59 comma4 del DL 73/2021, convertito nella legge 106/2021. Queste norme precisano che il docente che stipula un contratto annuale finalizzato al ruolo dovrà seguire un percorso di formazione annuale con relativa prova finale. Il docente dovrà svolgere tale percorso durante lo stesso anno di servizio, al seguito del quale dovrà sostenere una prova disciplinare finale.

Per accedere a questa prova occorre che il docente venga valutato positivamente in base all’art. 1, comma 117, legge 107 del 13/07/2015: a valutare sarà una commissione esterna alla scuola in cui si è prestato servizio. In caso di superamento anche della prova disciplinare finale il docente stipulerà un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1/09/2021. Se la nomina a supplente avviene dopo il 1° settembre, la decorrenza del ruolo si rifarà alla data dell’avvenuta presa di servizio.

Se il docente non supera il percorso di formazione e relativa prova finale, potrà ripeterlo l’anno successivo (art. 1, comma 119, legge 107 del 2015). Se invece non otterrà esito positivo alla prova disciplinare non potrà essere immesso in ruolo: si considererà l’anno prestato con contratto a tempo determinato come un’annualità di servizio preruolo.

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