Sicurezza a scuola: gli obblighi di formazione del personale scolastico

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Tutti i luoghi di lavoro, comprese le Istituzioni Scolastiche, sono assoggettati al rispetto della normativa sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08. La scuola, proprio per questo motivo, essendo un luogo di lavoro deve formare e informare i propri dipendenti sulle disposizioni contenute nella norma summenzionata. Tutto il personale scolastico, con particolare interesse verso i neo immessi in ruolo, dovrà frequentare i corsi sulla sicurezza. Vediamo quali.

La formazione sulla sicurezza per il personale scolastico: i lavoratori coinvolti, durata e validità

La formazione del personale scolastico riveste dunque un aspetto importante e fondamentale alla luce del fatto che le ore dedicate a questa attività è divenuta dal 2008 obbligatoria. In particolare, il D.lgs. 81/08 stabilisce i tempi (le ore dedicate alla formazione del personale) e le modalità di svolgimento.

Bisogna precisare anche che la durata e gli argomenti che riguardano la formazione e l’informazione dei lavoratori è funzione dei rischi legati al tipo di settore in cui si svolge la mansione. Per la scuola, la norma è associata ai codici ATECO, i quali prevedono per il personale scolastico un rischio medio. Pertanto, la norma sulla sicurezza prevede la seguente formazione, suddivisa in due distinte parti, di differente durata:

  • Una formazione generale di durata pari a 4 ore;
  • Una formazione sui rischi specifici di durata pari a 8 ore;

Dopo la frequenza di uno dei due suddetti corsi, il lavoratore dovrà sostenere l’esame finale per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione. La validità del corso, in entrambi i casi, è quinquennale. Trascorsi i 5 anni, si dovrà partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 6 ore.

A scuola i corsi di formazione sono obbligatori (con il rilascio del relativo attestato) per i seguenti soggetti:

  • I Docenti di ogni ordine e grado (anche i supplenti);
  • Il personale ATA (Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi);
  • Nell scuola secondaria di II Grado, anche gli alunni che partecipano ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Per quanto riguarda i costi da sostenere per la frequenza dei suddetti corsi di formazione/informazione, la norma (D.lgs. 81/08) stabilisce che al Datore di Lavoro (nel caso della Scuola, questa figura è rivestita dal Dirigente Scolastico) spetta l’onere del costo della formazione, in quanto si tratta di attività obbligatoria per il lavoratore.

Il periodo in cui si ‘dovrebbe’ svolgere la formazione sulla sicurezza

In relazione al periodo di svolgimento, si precisa che è obbligatorio per il Datore di Lavoro porre in essere la somministrazione della relativa formazione al personale prima dell’inizio delle attività, ovvero prima dello svolgimento delle mansioni che lo stesso dovrà andare a svolgere. Ove non fosse possibile ottemperare a questa disposizione, il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) dovrà porre in essere le condizioni per erogare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore. Nella prassi comune questa regola non viene quasi mai rispettata.

Per ciò che attiene ai tempi di somministrazione della formazione, il D.lgs. 81/08 impone che l’attività formativa dovrà necessariamente svolgersi durante l’orario di lavoro. Nel comparto della scuola questa norma non potrà mai essere rispettata e di conseguenza quasi sempre i corsi di formazione sulla sicurezza si svolgono in orario antimeridiano. In questo caso, le ore di formazione svolte dal personale ATA in attività extra curricolare dovranno essere recuperate per intero, mentre per il personale docente tali ore dovranno rientrare nelle famose attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29/11/2007.

Le modalità di erogazione: in presenza o in FaD (frequenza a distanza anche in modalità asincrona)

Un’altra importante precisazione riguarda infine la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza online (in FaD o a distanza). Per il livello di rischio presente a scuola sono vigenti alcune restrizioni. A stabilirlo è stato l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 di cui si rimanda la consultazione.

In ogni caso, la formazione generale (di durata pari a 4 ore) potrà essere erogata anche in modalità e-learning (Fad Asincrona); impossibile invece quella relativa alla parte che attiene ai rischi specifici. In questo caso sarà indispensabile la presenza del lavoratore mediante lezione frontale.

Allegati

Testo unico salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 (aggiornamento gennaio 2020)

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