Attraverso una nota ufficiale (nota prot. 26615 del 26/08/2021) il Direttore Generale per il Personale Scolastico, Filippo Serra, ha impartito le disposizioni sulle supplenze Personale ATA per l’a.s. 2021/22.
Ecco la Nota ufficiale del MI sulle supplenze del Personale ATA su posti residui dopo le assunzioni degli ex LSU
Nella nota si chiariscono le modalità necessarie per il conferimento delle supplenze relativamente ai posti residui che dovessero ottenersi dopo la conclusione della procedura selettiva del personale ex LSU. Tale personale, ricordiamolo, deve possedere alcuni requisiti, tra i quali almeno 5 anni di servizio di cui all’art. 58, comma 5 sexies, del d.l. 69/2013.
All’interno della nota si precisa che i posti disponibili potranno essere coperti, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno scolastico dalla nota prot. n. 26841 del 5.9.2020, mediante il conferimento di supplenze temporanee e comunque fino al termine delle attività didattiche.
Nella nota il Direttore Generale del Personale Scolastico ritiene doveroso sottolineare il fatto come ancora non sia possibile valutare se ricorrano i presupposti per l’espletamento dell’ulteriore fase di assunzioni di cui al comma 5-septies (graduatoria nazionale per il personale che non è stato assunto per in disponibilità di posti nella provincia).
Pertanto, sarà necessario inserire nei contratti di supplenza una ‘clausola risolutiva‘ nell’eventualità in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina.