Anno di prova dopo il ruolo: quando non svolgerlo?
Anno di prova dopo il ruolo: quando non svolgerlo?

L’anno di prova dopo il passaggio in ruolo consiste in un percorso di formazione di 50 ore di impegno a cui segue un colloquio finale. Tali ore si suddividono come segue: incontri iniziali e restituzione finale (6 h), laboratori formativi (12 h), attività di peer to peer (12 h), formazione online sulla piattaforma Indire (20 h). I neoassunti, dopo aver svolto almeno 180 giorni di servizio ed il suddetto percorso di formazione, sostengono un colloquio finale davanti un comitato di valutazione. Ma occorre sempre svolgerlo?

Normativa di riferimento

L’art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n.850/2015 stabilisce che si deve svolgere il percorso di formazione annuale con relativo colloquio finale nei seguenti casi:

  • neoassunti che aspirano al ruolo trovandosi al primo anno di servizio con contratto a tempo indeterminato,
  • docenti che hanno richiesto una proroga dell’anno di prova e che non sono riusciti a concluderlo negli anni precedenti: in questo caso la reiterazione del periodo implica la partecipazione alle relative attività di formazione,
  • insegnanti per cui si dispone il passaggio di ruolo

La normativa stabilisce quindi che non sempre il docente che ha ottenuto il passaggio in ruolo abbia l’obbligo di effettuare l’anno di prova.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

La nota n. 39533 del 4/04/2019 disciplina il Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo. Fornisce anche importanti chiarimenti sui casi in cui non occorre svolgere nuovamente l’anno di prova, indicando le categorie di docenti che rientrano in questa disposizione.

Si tratta del personale che, avendo precedentemente ottenuto il passaggio in ruolo, ha già svolto l’anno di prova nel medesimo ordine e grado di scuola. Infatti le disposizioni ministeriali stabiliscano che il periodo di prova debba essere sostenuto una sola volta relativamente ad ogni ordine scolastico.

Per tale motivo, i docenti immessi in ruolo sul sostegno che ottengono il trasferimento su posto comune o viceversa non devono svolgerlo nuovamente: questo nel caso in cui l’ordine ed il grado di istruzione vengano mantenuti. Se si passa da un grado all’altro occorre effettuare di nuovo il periodo di prova.