MAD e supplenze, chiarimenti per il 2021/22

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Ormai manca pochissimo all’inizio del nuovo anno scolastico e per i tantissimi aspiranti docenti è il momento di presentare la MAD: la messa a disposizione rappresenta un’ottima opportunità di insegnare anche se non ancora inseriti nelle Graduatorie Provinciali e d’Istituto e nelle GAE. Di seguito ulteriori chiarimenti sul conferimento delle supplenze per il 2021/22.

Supplenze da MAD

La MAD permette il conferimento sia delle supplenze temporanee che di quelle annuali a determinate condizioni: le singole scuole attribuiscono gli incarichi brevi, che a volte possono avere durata annuale se assegnate dopo il 31 dicembre 2021. Da MAD, infatti, non si possono conferire incarichi al 31 agosto o 30 giugno di pertinenza dell’Ambito Territoriale di competenza: questo diventa possibile solo dopo il 31 dicembre, data quindi molto importante per chi aspira ad una supplenza annuale.

Tuttavia, nel caso dell’esaurimento delle graduatorie GPS, GAE e d’Istituto, gli Ambiti Territoriali possono autorizzare il conferimento delle supplenze da MAD sin dall’inizio dell’anno per gli incarichi annuali.

Le possibilità per gli aspiranti delle MAD quindi sono molteplici.

Disposizioni sulle MAD

Il DM n.51/2021 e la circolare annuale delle supplenze n.25089/2021 disciplinano il conferimento delle supplenze da MAD: si evidenzia che gli aspiranti non devono essere inseriti né nelle GPS, né nelle GI e possono presentare le domande per una sola provincia. Quindi un docente inserito nelle Graduatorie provinciali o d’Istituto per una classe di concorso non può presentare domanda di Messa a disposizione per un’altra cdc. L’anno scorso si ha avuto una sospensione di tale disposizione per far fronte all’elevato numero di supplenze da conferire: per il 2021/22, al momento non ci sono indicazioni relative ad un’eventuale sospensione.

Si devono indicare tramite autocertificazione tutte le dichiarazioni utili per la verifica dei requisiti necessari, compresi i dati relativi all’eventuale possesso del titolo di abilitazione/specializzazione. Gli aspiranti abilitati o specializzati hanno la precedenza rispetto a chi non ha conseguito nessun titolo.

Infine, anche le supplenze conferite da MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza Ministeriale 60/2020. In particolare, vigono anche le medesime sanzioni dell’art 14 previste nel caso di rinuncia o abbandono del servizio: qualora si verificasse una di queste condizioni, si procederebbe con il depennamento del docente dalla singola graduatoria in cui si è verificato il fatto. Non verrebbe compromesso quindi l’eventuale inserimento nelle altre graduatorie.

Ordine di attribuzione delle supplenze

Prima dell’attribuzione di una supplenza da MAD, occorre seguire il seguente ordine per il conferimento di un incarico a termine in base all’OM n. 60/2020:

posti comuni

  • GAE
  • Prima fascia Graduatorie Provinciali Scolastiche
  • Elenchi aggiuntivi GPS
  • Seconda fascia GPS

Posti sul sostegno

  • Elenchi sostegno da GAE
  • Prima fascia Graduatorie Provinciali Scolastiche
  • Elenchi aggiuntivi I fascia GPS
  • Seconda fascia GPS
  • Graduatorie posto comune GAE incrociate
  • Graduatorie posto comune GPS incrociate

Esaurite le GAE e le GPS, le scuole ricorrono alle Graduatorie d’Istituto: nel caso in cui anche queste si svuotano il Dirigente Scolastico può ricorrere a quelle degli istituti vicini. Qualora anche in quest’ultime non ci fossero più aspiranti docenti disponibili, il DS ricorrerà alle MAD.

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