Orari visite fiscali, sono soggetti alla normativa tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati nel caso in cui un lavoratore dipendente si assenti dal lavoro per malattia. Vediamo, in particolare, le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici e le ultime novità introdotte in materia.
Orari visite fiscali 2021, le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici
Quali sono gli orari della visita fiscale previsti dall’INPS per tutti i dipendenti statali? Ecco le fasce di reperibilità, 7 giorni su 7 compresi weekend e festivi:
Mattina | 9:00/13:00 |
Pomeriggio | 15:00/18:00 |
Una delle più importanti novità in merito alle visite fiscali riguarda il loro numero: se fino a qualche anno fa, infatti, il medico fiscale poteva far visita solamente una volta al dipendente malato, ora non è più cosi in quanto il medico fiscale potrà svolgere anche più di una visita durante tutto l’arco della malattia, anche nella medesima giornata, rispettando sempre e comunque le sopra indicate fasce di reperibilità.
E se la visita fiscale avviene al di fuori degli orari previsti? Le fasce orarie di reperibilità vanno rispettate, pertanto se il medico fiscale INPS dovesse recarsi presso l’abitazione del dipendente, questi ha tutto il diritto di non accettare la visita, motivando il fatto che la visita risulta fuori dagli orari previsti. Tuttavia, qualora non vi siano particolari impedimenti, è consigliabile far entrare ugualmente il medico Inps, usando buon senso, anche per evitare eventuali ‘pignolerie’ che potrebbero succedere nei giorni seguenti.
Sanzioni per assenza dipendente durante orari visite fiscali
Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:
- 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia
- 50% per le successive giornate.
L’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.
Obbligo di reperibilità, esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad uno dei seguenti casi:
1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
3) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.