Dopo il primo anno di immissione in ruolo ed il superamento dell’anno di prova previsto, ogni docente deve produrre domanda di ricostruzione della carriera: tale domanda avviene in funzione del riconoscimento degli anni prestati come servizio pre-ruolo e ridefinisce il riposizionamento della fascia stipendiale. Di seguito tutte le informazioni utili a riguardo.
Come avviene la ricostruzione carriera
Ogni docente, dopo il primo anno di ruolo, deve presentare domanda di ricostruzione carriera: la procedura non è infatti automatica, ma occorre inoltrare domanda entro il 31 dicembre di ogni anno tramite Istanze On line. Tutti i docenti, a seguito del superamento dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo, possono presentarne richiesta. Permette di richiedere il riconoscimento ai fini stipendiali del servizio a tempo determinato o in altro ruolo prestato antecedentemente a quello di attuale appartenenza.
La segreteria scolastica presso cui si presta servizio deve produrre relativo decreto e trasmetterlo alla Ragioneria generale: avvenuto il buon esito della richiesta, si riconoscerà il servizio di ruolo e pre-ruolo e si ridefinirà la posizione stipendiale.
Classi stipendiali
Di seguito la suddivisione delle classi stipendiali, in base all’anno di assunzione in ruolo:
Per il personale docente assunto in ruolo prima del 01/09/2011:
- 0 – 3 anni –> fascia 0
- 3 – 9 anni –> fascia 3
- 9 – 15 anni –> fascia 9
- 15 – 21 anni –> fascia 15
- 21 – 28 anni –> fascia 21
- 28 – 35 anni –> fascia 28
- 35 anni a fine servizio –> fascia 35
Per il personale docente assunti in ruolo dopo il 01/09/2011:
- 0 – 9 anni–> fascia 0
- 9 – 15 anni –> fascia 9
- 15 – 21 anni –> fascia 15
- 21 – 28 anni –> fascia 21
- 28 – 35 anni –> fascia 28
- 35 anni a fine servizio –> fascia 3
Attendiamo di capire se con il nuovo Contratto scuola si apporteranno delle modifiche.
Riconoscimento degli anni di pre-ruolo
Ai fini della ricostruzione della carriera , il riconoscimento degli anni svolti come servizio pre-ruolo avviene solo in parte: questo infatti viene accreditato interamente solo per i primi 4 anni, successivamente per due terzi del periodo complessivo. Ciò significa che un terzo del servizio a tempo determinato oltre i 4 anni non rientra.
Concretamente, il docente che ha svolto 4 anni di pre-ruolo non viene a perdere nulla, chi ha ad esempio 15 anni, invece, perde l’equivalente di un terzo di 10, vale a dire 3 anni e 7 mesi.
L’ art. 4, comma 3, del DPR 399/98 dispone l’aggiornamento della ricostruzione della carriera ed il recupero dell’un/terzo precedentemente perso nella fase iniziale.