Rinuncia da Gae, Gps e Graduatorie d’Istituto, cosa sapere

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Quest’anno scolastico inizia sicuramente con pochi ritardi ai fini della copertura dei posti vacanti, nonostante le varie problematiche connesse agli errori dell’algoritmo nell’assegnazione delle sedi. Le scuole stanno infatti già procedendo a convocare dalle graduatorie d’istituto.

Ma cosa succede in caso di rinuncia? A seconda della tipologia di graduatoria le casistiche sono diverse.

Rinuncia da Gae e Gps, conseguenze

Per quanto riguarda la rinuncia ad una supplenza a tempo determinato, al 31 agosto o al 30 giugno, dalle graduatorie provinciali (Gae e Gps), la conseguenza è la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per la stessa classe di concorso per tutta la durata del corrente anno scolastico, e da qualsiasi graduatoria (Gae, Gps e Graduatorie d’Istituto).

Sarà invece possibile aspirare ad ulteriori convocazioni da qualsiasi graduatoria in cui si è inseriti per qualsiasi altra classe di concorso, indipendentemente che si tratti di Gae, Gps o graduatorie d’Istituto.

Stessa conseguenza si ha in caso di mancata assunzione di servizio.

In caso invece di abbandono di servizio, la sanzione dell’impossibilità di conseguimento di altre supplenze è estesa a tutte le classi di concorso di qualsiasi graduatoria in cui si è inseriti.

Rinuncia dalle graduatorie d’Istituto

Per quanto riguarda la rinuncia ad una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto, occorre fare delle distinzioni.

Se la rinuncia avviene per poter accettare una supplenza dalle Gae o dalle Gps, non si incorre in alcuna conseguenza. A dirlo è l‘art 14 comma 2 dell’O.M 60 del 10 luglio 2020, secondo cui l’interessato può lasciare la supplenza da graduatorie d’istituto in favore di una annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) conferita dall’Usp di riferimento.

Se invece la rinuncia dalle graduatorie d’istituto avviene senza altra motivazione, la conseguenza immediata sarà la collocazione in fondo alla graduatoria per il medesimo insegnamento per cui si è rinunciato. L’aspirante potrà comunque essere convocato sulla base della sua posizione effettivamente ricoperta dalle graduatorie d’istituto degli altri istituti e dall’eventuale graduatoria di altra classe di concorso della stessa istituzione scolastica nei confronti della quale si è rinunciato.

La mancata risposta ad una convocazione è equiparata a rinuncia.

Nessun problema invece si pone se si rinunciasse per accettare una proposta contrattuale da altra scuola.

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