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Ferie docenti di ruolo, la normativa vigente si riconduce all’articolo 13 del CCNL 2006/2009 dove viene indicato che i docenti di ruolo con più di 3 anni di servizio possono disporre di un numero di ferie pari a 32 giorni lavorativi (comma 2), mentre chi ha meno di 3 di servizio può disporre di 30 giorni lavorativi di ferie (comma 3).

Ferie docenti di ruolo, modalità di fruizione

Al comma 2 e 3, infatti, si legge: ‘La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.


Giova ricordare che, per anni di servizio, si intendono anche quelli eventualmente svolti come precario, con almeno 180 giorni. Pertanto, un docente neoassunto ma con più di tre anni di servizio preruolo ha ugualmente diritto a 32 giorni di ferie.


L’articolo 14, inoltre, concede 4 giorni di riposo dovuti alle festività soppresse, quindi i giorni diventano 36 e 34. Infatti, si legge: ‘A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (cfr. nota n.11). È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 

Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.’

Assenze che incidono o meno sul numero di giorni di ferie

I giorni di ferie si riducono a motivo di:

  • aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

Non vanno incontro a riduzione, invece, le assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio) e le assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%).

Quando è possibile fruire delle ferie?

L’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2013 disciplina le modalità di fruizione delle ferie per il personale scolastico. Qui si legge: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

Il comma 9 dell’articolo 13 del CCNL 2006/2009 riporta quanto segue: Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 2.’

È possibile interrompere le ferie?

Il comma 13 dell’articolo 13 del già citato CCNL indica quanto segue: ‘Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.’
In buona sostanza, il docente dovrà tempestivamente informare la scuola, avendo cura di seguire la normale prassi di richiesta relativa all’assenza per malattia.

È possibile rimandare le ferie?

Il comma 10 del medesimo articolo 13 riporta: ‘In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.’