Supplenti e docenti neoimmessi in ruolo, la Dichiarazione dei servizi
Supplenti e docenti neoimmessi in ruolo, la Dichiarazione dei servizi

Docenti neoimmessi in ruolo e supplenti, la Dichiarazione dei servizi dovrebbe, di norma, essere compilata entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio: ciò significa che i docenti neoimmessi in ruolo dovrebbero provvedere a tale adempimento entro il 30 settembre mentre i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto entro 30 giorni dalla presa di servizio.

Supplenti e docenti neoassunti, Dichiarazione dei servizi: cosa dice l’articolo 145 del TU (DPR 1092/73)

La Dichiarazione dei servizi è regolamentata dall’articolo 145 del Testo Unico approvato con DPR 1092/73. Qui si legge quanto segue: ‘Il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza’.

La Dichiarazione dei servizi, sino all’anno scolastico 2017/18, veniva prodotta su carta: oggi, invece, va compilata per via telematica tramite il portale ‘Istanze Online‘. 
Il Ministero dell’Istruzione, con la Nota N. 17030 del 1° settembre 2017 ha dato particolari istruzioni in merito. Giova ricordare, infine, che la Dichiarazione dei servizi deve essere prodotta anche se negativa.

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI ONLINE – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
NOTA 1° SETTEMBRE 2017 N. 17030

Chiarimenti su ricostruzione carriera e dichiarazione dei servizi

Come viene opportunamente spiegato dal portale infodocenti.it, la normativa non prevede termini perentori per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione, pena eventuale decadenza dal proprio impiego. Nelle scuole, è diventata ormai prassi comune la presentazione della dichiarazione dei servizi, unitamente alla richiesta di ricostruzione di carriera, l’anno scolastico successivo a quello di prova. Come detto sopra, dal 2017, questa doppia dichiarazione deve essere presentata su Istanze Online.

Pertanto, è consigliabile rivolgersi alla propria segreteria scolastica in merito alla presentazione della dichiarazione dei servizi: se non vi sono richieste particolari, è possibile presentare entrambe le istanze (dichiarazioni dei servizi e ricostruzione di carriera) il prossimo anno scolastico.