GLO per l'inclusione scolastica
PEI e GLO

Arrivano le nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione per la compilazione del nuovo Pei. Con le nuove istruzioni si cerca di riportare l’ordine dopo il caos scaturito a seguito della sentenza del Tar del Lazio del 14 settembre. Cerchiamo di fare chiarezza sulla delicata questione di fondamentale importanza per l’inclusione scolastica.

Nota emanata dal Ministero con le nuove indicazioni

La sentenza n.9795/2021 del 14/09/2021 del Tar del Lazio ha disposto la sospensione del Decreto Interministeriale n.182/2020: questo introduceva il nuovo modello di PEI e le relative linee guida. Nella tarda serata di ieri 17 settembre il MI ha diffuso una nota in cui comunica alle scuole la decisione sospensiva del TAR: lo scopo principale del testo ministeriale tuttavia consiste nel trasmettere alle scuole le indicazioni operative sulla redazione del PEI 2021/22 a seguito dello stop subito. Ciò al fine di tutelare ed assicurare l’inclusione scolastica agli alunni con disabilità.

La nota chiarisce subito che resta in vigore il Decreto Legislativo n.66/2017: questo fornisce indicazioni precise per garantire l’intervento di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione relativamente al PEI ed ai GLO. Il MI quindi vuole “dare continuità all’azione educativa e didattica” per assicurare il diritto allo studio di ogni studente con disabilità.

Riadattamento del PEI

La nota fornisce le indicazioni per riadattare il nuovo modello PEI alle disposizioni del TAR, facendo particolarmente riferimento agli aspetti censurati dalla sentenza: 1)costituzione e compiti del GLO, 2)possibilità di frequenza con orario ristretto, 3)esonero da alcune materie, 4)attribuzione delle risorse professionali relativamente a sostegno ed assistenza.

Vediamo quali le indicazioni per ogni aspetto:

  1. Si considera utile non porre limiti al numero degli esperti individuati dalla famiglia relativamente alla composizione ed alle funzioni del GLO
  2. Non si può prevedere un orario ridotto per quanto riguarda la frequenza alle attività didattiche anche se dovuto a terapie e cure sanitarie
  3. Parimenti non si può prevedere l’esonero per l’alunno con disabilità da alcune attività didattiche svolte dalla classe: la possibilità di essere talora esonerati è prevista esclusivamente per gli studenti con DSA, se presenti altre comorbilità certificate e solo relativamente alle lingue straniere. Questo tuttavia deve avvenire in accordo con la famiglia dell’alunno con DSA e dietro delibera del consiglio di classe
  4. Non è possibile predeterminare le ore di sostegno attribuibili dal GLO. Infatti, non si ha ancora la realizzazione concreta del coordinamento tra certificazioni/ PDF e modalità di attribuzione delle ore di sostegno.

Con queste indicazioni il Ministero sottolinea la priorità del momento: redigere il nuovo PEI entro i termini fissati, 30 ottobre 2021, in conformità con la recente sentenza del TAR del Lazio. Senza stesura del PEI l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sarebbe compressa: occorre invece tutelarla e garantirla nella quotidianità scolastica ed oltre.