Spezzone orario, quale procedura per le supplenze?

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Ad anno scolastico iniziato, in tantissime scuole ancora restano ore scoperte da conferire a docenti supplenti. Si tratta di ore necessarie per il completamento di una cattedra che vengono attribuite come supplenze con contratto al 30 giugno. Vediamo quale procedura di assegnazione occorre che venga seguita in presenza di uno spezzone orario.

Orario completo di cattedra e spezzone orario

Le supplenze sugli spezzoni orari si determinano facendo riferimento all’orario di cattedra completo che cambia in base al grado di scuola. Il CCNL, infatti, stabilisce che 25 sono le ore settimanali per la scuola dell’infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria di primo e secondo grado.

Se per contrazione di organico o per formazione di una nuova classe dovesse subentrare uno spezzone orario, questo si può essere assemblare con altri spezzoni di scuole diverse per completare l’orario di cattedra previsto. Anche la richiesta di part time o il congedo per allattamento possono generare uno spezzone orario.

L’art 4 del Decreto 131/2007 stabilisce che un docente a cui è assegnata una supplenza su spezzone orario mantiene la possibilità di completare le ore: il conferimento di altre supplenze orarie avviene tenendo conto della posizione utile conservata dall’aspirante in graduatoria. Inoltre, avvenendo sulla base delle GPS o GI,  il completamento si può effettuare esclusivamente nella provincia in cui si è inseriti.

Per gli spezzoni inferiori alle 6 ore il DS può conferire la relativa supplenza attingendo dall’organico interno della scuola o dalle GI. Superate le 6 ore occorre nominare da GPS e solo successivamente da GI.

Spezzone orario cumulabili

Si può cumulare lo spezzone orario attraverso più supplenze a tempo determinato relative a posti della stessa tipologia. Per quanto riguarda la scuola secondaria l’accorpamento orario può verificarsi per tutte le classi di concorso della secondaria di primo e secondo grado: ciò si riferisce anche all’insegnamento sul sostegno; quindi una cattedra oraria completa si può formare da uno spezzone su posto comune ed uno su sostegno. La cumulabilità deve avvenire al massimo su tre sedi scolastiche ubicate in massimo due comuni, facilmente raggiungibili tra loro.

Diritto al completamento orario

L’art 12 dell’O.M. 60 del 2020 riprende il diritto del docente che è impegnato con uno spezzone orario a completare il proprio orario settimanale. Tale completamento deve necessariamente effettuarsi in momenti diversi: per questo i Dirigenti Scolastici dovranno accordarsi sulle ore settimanali che i docenti dovranno svolgere nelle rispettive scuole. Purtroppo questo a volte causa disagi e difficoltà iniziali sia per la scuola che per il docente supplente: occorre quindi flessibilità da entrambe le parti. In linea di massima la scuola in cui il docente svolge più ore ha la precedenza nella strutturazione dell’orario settimanale.

Relativamente allo svolgimento delle ore funzionali all’insegnamento, il docente supplente con spezzoni orari in scuole diverse deve comunque attenersi alla normativa: conserva il diritto di non oltrepassare il numero stabilito dal CCNL, a meno che non sia compensato per le ore prestate in più. Il docente dovrà presentare uno schema ai Dirigenti Scolastici per la suddivisione di tali ore funzionali, prospetto che dovrà ricevere l’approvazione da parte del DS.

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