Nuovo PEI, erronea lettura della sentenza del TAR?

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Ancora problemi per l’inclusione nel mondo della scuola per gli alunni con disabilità: il Ministero dell’Istruzione sembra aver dato un’erronea interpretazione alla sentenza del TAR del Lazio del 14 settembre che ha bocciato il nuovo PEI.  Il nodo del problema riguarderebbe adesso l’orario di frequenza scolastica dell’alunno certificato. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

Circolare ministeriale del 17 settembre sul nuovo PEI

Dopo la bocciatura da parte del Tar del Lazio del nuovo PEI adottato da quest’anno scolastico, il MI ha emanato la circolare del 17 settembre: in questa indica le direttive che la scuola deve seguire nella stesura del documento dopo la sospensione ricevuta. In un precedente articolo ci siamo soffermati sulle indicazioni principali in risposta ai punti critici e rigettati dal TAR.

Una delle questioni di primaria importanza affrontate dalla circolare ministeriale riguarda la gestione dell’orario di frequenza scolastica degli alunni con disabilità. Il Ministero precisa: “Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute”. 

Tempo scuola e tempo della terapia nel nuovo PEI

In un’intervista a “La Tecnica della Scuola” l’ex ispettore scolastico Raffaele Iosa esprime il suo disappunto sulla questione: secondo Iosa, il Ministero nel dare le indicazioni “corrette” per il nuovo PEI ha dato un’interpretazione errata. L’ex ispettore scolastico fa un’importante distinzione tra il tempo scuola ed il tempo delle terapie: i due momenti sono entrambi fondamentali per un alunno con disabilità e per la propria famiglia e molto spesso capita che la loro gestione risulti complessa. Basti pensare ai lunghi tempi di attesa per visite mediche, consulti specialistici, terapie che spesso le famiglie con alunni certificati devono affrontare. Questi due momenti dovrebbero essere gestiti in armonia, no autonomamente né in dissonanza tra loro, per garantire all’alunno la maggior qualità possibile sia relativamente alle cure mediche che all’inclusione scolastica.

Interpretazione errata della circolare ministeriale

Secondo Raffaele Iosa, il Ministero avrebbe quindi interpretato male la sentenza. Il TAR del resto fa chiaramente riferimento a norme internazionali tra cui la Convenzione dell’ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: in essa viene anche ribadito che è il contesto in senso lato a doversi adattare ai bisogni particolari delle persone con disabilità e non il contrario.

Alla luce di ciò, per Iosa la circolare ministeriale risulterebbe errata sia pedagogicamente che dal punto di vista normativo. La governance locale dovrebbe individuare un “accomodamento ragionevole” in modo tale da armonizzare i diversi tempi nel rispetto di quelli dell’alunno con disabilità. Il nuovo PEI dovrebbe dialogare sinergicamente con il Progetto di vita e non invece costituire un documento prettamente scolastico.

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