Supplenze docenti e NASpI 2021, vediamo cosa prevede la normativa in merito alle cause di sospensione, riduzione e revoca dell’indennità di disoccupazione.
Supplenze docenti: sospensione, riduzione e revoca NASpI
Il docente precario che ha richiesto la NASpI dal mese di luglio e che poi, a settembre, accetta un incarico di supplenza breve, può chiedere la sospensione temporanea dell’indennità di disoccupazione. Solamente nel caso in cui si trovi un lavoro con un contratto a tempo indeterminato si perderanno i periodi di NASpI non utilizzati.
Sospensione NASpI, quando?
La sospensione della NASpI ai docenti si applica in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato con durata non superiore ai 6 mesi. La sospensione opera d’ufficio durante il periodo lavorativo, salvo che il beneficiario non comunichi il reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro. In buona sostanza, l’indennità di disoccupazione viene sospesa per tutte le attività lavorative post domanda NASpI, di durata inferiore ai 6 mesi, a condizione che il reddito derivante risulti inferiore agli 8000 euro. Qualora si dovesse oltrepassare questa soglia, si andrebbe incontro alla revoca della NASpI.
Riduzione importo mensile Naspi, in quali casi?
L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione si riduce nel caso in cui il beneficiario svolga un’attività lavorativa autonoma, con un reddito pari o superiore a 4.800 euro o nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente pari o superiore a 8.000 euro.
Come sottolineato dal portale ilpatronato.it, la riduzione dell’importo mensile della NASpI si produce se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all‘INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero.
La riduzione, inoltre, si applica in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, o con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, come ha previsto decreto legislativo n° 165 del 2001.
Revoca della Naspi, quando?
La revoca della NASpI si produce, salvo le casistiche sopra esposte, quando il lavoratore perde lo status di ‘disoccupato’ oppure quando inizia un lavoro subordinato, di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato senza che provveda a comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima.
Si produce la revoca dell’indennità di disoccupazione anche nel caso in cui non si comunichi, entro un mese dalla domanda, il reddito annuo presunto da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di Naspi conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare.
Revoca della NASpI anche quando si comincia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza alcuna comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima.
Inoltre, si produce la revoca della NASpI anche nel caso in cui si acquisiscano i diritti all’assegno ordinario di invalidità oppure si raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata oppure non si partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento disposte dai centri per l’impiego, nei casi previsti dal comma 7 dell’articolo 21 del DL 150/2015.