INPS
INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

ISEE, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il nuovo messaggio 3155 del 21 settembre in cui vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alle nuove modalità estensive. L’ISEE corrente sarà valido sino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), a meno che non intervengano ulteriori variazioni riguardanti la situazione occupazionale o la fruizione dei trattamenti previdenziali. In questo caso, l’indicatore dovrà essere aggiornato entro i due mesi successivi. L’INPS, inoltre, ha ricordato le novità apportate in merito agli aggiornamenti relativi alla modulistica, disponibili sul portale istituzionale.

ISEE, messaggio INPS N. 3155 del 21 settembre: aggiornamento redditi e patrimoni nella DSU

Nel messaggio N. 3155 si fa riferimento al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 dal titolo “Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente”, dove viene disposto che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, il modello corrente potrà essere presentato anche nel caso in cui l’Isee, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente quello di presentazione della DSU differisca, si legge nel testo, per “più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria”.

Pertanto, dal 1° aprile di ogni anno sarà possibile aggiornare:

  • solo i patrimoni;
  • solo i redditi;
  • contestualmente i patrimoni e i redditi.

Validità ISEE corrente

‘Riguardo alla validità dell’ISEE corrente – si legge nel nuovo messaggio INPS – il decreto interministeriale 5 luglio 2021, all’articolo 2, stabilisce quanto segue.

Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, come anticipato, l’ISEE corrente, calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale suddetto, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.


Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’articolo 2, comma 3, del decreto prevede che l’ISEE corrente abbia validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita, dal vigente comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2017, in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 5 luglio 2021, sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell’ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l’aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre.
Il messaggio, inoltre, riguarda, tra l’altro, i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione.

MESSAGGIO INPS