Ultimata la fase principale del conferimento delle supplenze da GAE e GPS, continua l’assegnazione di incarichi dovuti a scorrimenti, rinunce, nuove disponibilità. In alcune province le nuove attribuzioni avvengono dalle Graduatorie d’Istituto, mentre in altre iniziano le chiamate da MAD. Quando è possibile presentare rinuncia ad una supplenza per accettare una proposta migliore? Facciamo chiarezza sulla questione.
Rinuncia alle supplenze
Come sempre, ogni nuovo anno scolastico si caratterizza per il fermento delle supplenze: quest’anno il Ministero è riuscito a garantire un maggior numero di cattedre coperte già dai primi giorni di scuola, riducendo “il balletto delle supplenze”. A fronte di docenti che non hanno avuto ancora un incarico, ci sono insegnanti che hanno ricevuto più di una proposta e vorrebbero poter cambiare: il cambio equivarrebbe alla rinuncia della supplenza accettata in primo ordine, ma ciò non sempre è possibile. I casi in cui si può lasciare un incarico per un altro sono davvero esigui.
Casi in cui è possibile la rinuncia
Come sempre in materia di supplenze, occorre fare riferimento all’O.M. n.60/2020. L’art. 12 comma 11 spiega che è possibile presentare rinuncia ad una supplenza precedentemente accettata nel caso di un incarico al 31/08 rispetto al 30/06:
“Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.”
È consentito anche rinunciare ad una supplenza breve da GI per un incarico fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno. Non è possibile la rinuncia per accettare un incarico ugualmente breve ma più lungo di quello precedentemente stipulato: ad es non si può rinunciare ad una supplenza di 20 giorni per una di tre mesi.
Negli altri casi, rinunciare ad un incarico per un altro della stessa durata equivarrebbe ad abbandono di servizio e si incorrerebbe nella sanzione prevista dall’art.14.
Supplenze sul sostegno
Nello stesso modo, il docente supplente non può presentare rinuncia per una supplenza su sostegno anche se sprovvisto di relativo titolo: se nel momento della presentazione della domanda ha selezionato la disponibilità anche per il sostegno, la sua rinuncia all’incarico ricevuto verrebbe considerata come abbandono. Questi sono i casi i cui si conferiscono supplenze dalle graduatorie incrociate. Il docente tuttavia non sarà penalizzato relativamente al punteggio: si potrà valutare infatti il servizio svolto su posto di sostegno anche su classe di concorso.