Quali sanzioni sono previste per il personale ATA che non accetta (rinuncia) una supplenza, manca di prendere servizio o l’abbandona? A chiarire la questione per le supplenze 2021/22 è la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto scorso, n. 25089. Vediamo quindi cosa accade a chi si trova in una di queste situazioni.
Sanzioni per supplenze ATA 2021/22: premesse
Come mostra la scheda del sindacato FLC CGIL, in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza ATA, è doveroso chiarire che le sanzioni:
- si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD)
- non si applicano per ” giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato” (Art. 7 comma 5).
- per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
Inoltre:
- Il personale he non è già in servizio per supplenze sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al suddetto termine.
- Il personale ATA in servizio per supplenza conferita da graduatorie di istituto può lasciare tale supplenza, per accettarne una dalle graduatorie permanenti (24 mesi).
- L’accettazione di una supplenza al 31/8 o al 30/6 non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, per lo stesso profilo.
- È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.
- Le novità 2021/22 per gli ATA.
Effetti per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono di supplenza ATA
Nel caso di una rinuncia ad una nomina, conferma o proroga, ovvero una mancata accettazione della supplenza, gli effetti sono:
• da graduatorie 24 mesi: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto.
• da graduatorie d’istituto: nessuna sanzione.
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina
• da graduatorie 24 mesi: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto
• da graduatorie d’istituto: nessuna sanzione
Abbandono di una supplenza ATA
• da graduatorie 24 mesi: non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
• da graduatorie d’istituto e da MAD: non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.