Nonostante il Ministero si sia adoperato per evitare il “balletto delle supplenze” garantendo un alto numero di cattedre coperte, continua il conferimento degli incarichi. Ciò è dovuto a nuove disponibilità, scorrimenti, correzione, rinunce per cui si nomina ancora da GPS e da GI. Qualora queste graduatorie fossero esaurite, le scuole possono attingere dalle MAD, le domande di messa a disposizione.
Province in cui è più probabile ricevere un incarico
Nelle province in cui si è registrato un più alto numero di rinunce la probabilità di ricevere una supplenza tramite MAD è più alta. La ‘Tecnica della Scuola’ ha citato la verifica a livello nazionale condotta da Cisl Scuola per appurare le province in cui un maggior numero di aspiranti delle GPS e GI hanno rifiutato la proposta ricevuta. Dallo studio realizzato, si evince che al Nord le probabilità sono più alte, infatti risulterebbero:
- 2 mila rinunce circa a Milano
- Più di mille a Torino
- 480 a Brescia
- 500 a Firenze relativamente agli ATA.
Possibili nuove indicazioni per le MAD
Tenuto conto che per il 2021/22 si prevede un numero cospicuo di supplenze, ieri il Ministero ha diramato una bozza relativa alle MAD: dovrebbe decadere il vincolo di non poter presentare domanda di Messa a disposizione per chi risulta già inserito nelle GPS e di conseguenza nelle GI. Si attende a breve la conversione della bozza in nota ministeriale definitiva.
Questo provvedimento costituirebbe una boccata di ossigeno per il sistema supplenze e per i precari delle GPS che ancora non hanno ricevuto nessun incarico: questi allargherebbero di certo il ventaglio delle proprie possibilità.
Regole per le supplenze
Nella suddetta bozza ministeriale vengono riportate le nuove condizioni a cui gli aspiranti devono attenersi per presentare la MAD.
Restano immutate le altre condizioni: in presenza di più richieste, avranno la precedenza gli aspiranti abilitati o specializzati. È indispensabile che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni per accertare la veridicità dei dati indicati dal docente precario.
Sono inalterate anche le altre disposizioni previste dall’O.M. 60/2020: “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.” Vale a dire che una volta assunto per un incarico a tempo determinato, il docente da MAD è soggetto a tutti i diritti e doveri dei nominati attraverso GAE, GPS e GI.