Docenti neoassunti ed anno di prova, cosa si prevede?

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L’anno scolastico che è appena iniziato si caratterizza per un cospicuo numero di immissioni in ruolo, sia da procedura ordinaria che straordinaria. I docenti neoassunti dovranno affrontare un anno di prova, il quale esito positivo convaliderà il contratto a tempo indeterminato. In attesa della nota ministeriale relativa all’anno scolastico 2021/22, vediamo quali sono le caratteristiche di questa procedura.

Articolazione dell’anno di prova per i docenti neoassunti

Il DM n. 850/2015 disciplina l’articolazione dell’anno di prova che i docenti neoassunti devono sostenere. Il percorso di formazione e prova per chi è entrato di ruolo prevede:

  • 6 ore tra incontri iniziali e di restituzione finale
  • 12 h di laboratori formativi
  • 20 ore di formazione on line sulla piattaforma Indire
  • 12 ore relative all’attività peer to peer

Oltre lo svolgimento di queste 50 ore di formazione, i docenti neoassunti devono svolgere 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 prestati per l’effettiva attività didattica. Lo svolgimento di tali giorni di servizio è condizione sine qua non per il superamento dell’anno di prova. Gli interessati dovranno sostenere a fine anno un colloquio davanti al comitato di valutazione per poi ricevere o meno la convalida del ruolo da parte del DS.

I docenti neoassunti attraverso la procedura straordinaria prevista dal Decreto Sostegni bis, oltre al percorso di formazione e prova, dovranno sostenere un’ulteriore prova disciplinare finale: superate tutte le procedure previste, il contratto a tempo determinato stipulato ad inizio anno si trasformerà quindi in ruolo, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2021.

Quante volte è possibile ripetere l’anno di prova

Se il docente neoassunto per motivi giustificati non riesce a svolgere i giorni di servizio richiesti, non ci sono limiti in merito alla ripetizione dell’anno di prova. Se tuttavia il docente non supera l’anno per esito negativo da parte del comitato di valutazione, potrà ripeterlo una sola volta.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Il citato DM n. 850/2015 indica i docenti neoassunti che dovranno sostenere l’anno di formazione e prova. Le annuali note ministeriali, invece, stabiliscono chi ne è esonerato. Le  indicazioni ministeriali relative all’anno in corso dovrebbero confermare quanto disposto precedentemente: in base alla nota n.28730 del 21/09/2020 i docenti neoassunti se immessi nello stesso grado di istruzione non devono ripetere l’anno di prova.

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