Naspi indennità di disoccupazione
Naspi indennità di disoccupazione

NASpI 2021, l’INPS ha pubblicato una serie di FAQ che offrono degli importanti chiarimenti in merito alla procedura di richiesta e i requisiti per la domanda di indennità di disoccupazione. Vediamo in dettaglio le risposte fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

NASpI 2021, tutte le risposte dell’INPS 

A chi spetta la NASpI?

L’INPS ha ricordato quali sono le categorie di lavoratori che hanno diritto a richiedere la NASpI: si tratta dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docente supplente).

Requisiti

Chi può fare domanda? Come detto poc’anzi, è possibile richiedere l’indennità di disoccupazione nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia cessato involontariamente o si abbiano almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

Quando e come fare domanda?

È possibile presentare domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, solamente sul sito web dell’INPS e quindi in modalità telematica: occorre accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Codice Fiscale e PIN dispositivo, nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI: invio domanda. È importante sottolineare come sia possibile presentare domanda solamente dopo la chiusura del rapporto di lavoro.

Esito della domanda e importo indennità di disoccupazione

L’INPS, quando la domanda è stata definita, provvede all’invio di un SMS contenente un invito alla verifica dell’esito nell’area personale MyINPS del beneficiario. In alternativa si può accedere alla sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI: Consultazione domande.
La lettera dell’INPS sarà sempre disponibile nel servizio “Cassetta postale on line”.

Come conoscere l’importo dell’indennità NASpI spettante e la durata? Tramite il servizio NASpI: Consultazione domande, che consente di visualizzare e scaricare il prospetto di calcolo con l’importo mensile lordo.

Nell’ipotesi in cui la domanda NASpI sia stata respinta per mancata comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda – del reddito derivante da attività lavorativa autonoma preesistente, è possibile presentare una nuova domanda entro i 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro comunicando il reddito presunto dell’attività in essere.

Da quando si percepisce la NASpI?

La NASpI parte dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se si presenta la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione. Qualora, invece, si dovesse presentare la domanda successivamente, la NASpI decorre dal giorno di invio della domanda.
La presentazione della domanda equivale al rilascio della DID (acronimo di Dichiarazione di Immediata Disponibilità) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a recarsi presso il Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In caso di mancata presentazione, scatterà la convocazione da parte del centro per l’impiego.

Nuovo lavoro e NASpI: che fare?

In caso di nuovo lavoro, al fine di mantenere il diritto alla NASpI, occorre comunicare l’assunzione tramite il servizio NASPI -COM: invio comunicazione reperibile sul sito INPS, nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “ NASpI ” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI -COM: invio comunicazione.
In caso di cambio residenza, IBAN o reddito da lavoro autonomo, per mantenere il diritto alla NASpI, giova ricordare come sia necessario comunicare ogni variazione della situazione lavorativa e reddituale, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione, reperibile sul sito INPS.

Cosa è possibile fare in caso di decadenza della NASpI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), è possibile presentare una nuova domanda NASpI. Non è possibile, invece, chiedere, il ripristino del pagamento della precedente prestazione in quanto decaduta.

Malattia non indennizzata, sospensione della NASpI?

In caso di malattia non indennizzata in quanto insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI non viene sospesa.

Indennità disoccupazione spetta anche in caso di attività lavorativa autonoma?

In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

È possibile percepire altre prestazioni, oltre alla NASpI?

Al lavoratore, durante il periodo di fruizione della NASpI, è consentito percepire anche:
– la pensione ai superstiti;
– la pensione di invalidità;
– il Reddito di Cittadinanza (anche se è opportuno ricordare che la NASpI costituisce reddito imponibile e rilevante ai fini ISEE);
– l’indennità Covid-19, ad eccezione dei lavoratori stagionali e somministrati del turismo.
Le prestazioni che, invece, non sono compatibili con la NASpI sono le seguenti:
– la pensione di vecchiaia o anticipata;
– l’assegno ordinario di invalidità;
– la pensione di inabilità;
– l’indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità,
– l’indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
– l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex IPSEMA.

Ricerca di lavoro all’estero

Inps ha sottolineato come il lavoratore possa cercare lavoro in un altro Stato dell’UE, senza perdere il diritto all’indennità, solamente se vengono rispettate le seguenti condizioni:
– prima della partenza occorre essere iscritti almeno per un giorno al centro per l’impiego;
– bisogna comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarsi;
– occorre richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
– bisogna iscriversi entro 7 giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ci si reca e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
– occorre sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo.


La NASpI viene sospesa sino a quando l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui si è recato il lavoratore non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà ilpagamento della prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall’Italia. Durante questo periodo il lavoratore non sarà soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASpI.
Dal primo giorno del quarto mese, in caso di mancato rientro in Italia, il lavoratore continuerà a percepire la prestazione ma sarà nuovamente soggetto alle regole di condizionalità previste per tutti i percettori di NASpl.

Requisiti per la NASpI anticipata

Se la domanda NASpI è stata già accolta, è possibile chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui il lavoratore intenda:
– avviare un’attività lavorativa autonoma;
– avviare un’impresa individuale;
– sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
– sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Nella domanda da inviare all’INPS, bisognerà documentare l’avvio di questa attività.

Domanda NASpI anticipata

Dopo aver ottenuto la NASpI, è possibile presentare domanda online entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, occorre inviare la domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI .