Quasi al via i contratti per l’organico Covid per l’anno scolastico 2021/22 relativi sia ai docenti che al personale ATA: nonostante i casi di quarantena siano diffusi sul territorio nazionale e le necessità delle scuole siano sempre rilevanti, quest’anno tale organico è ridotto. Riassumiamo le caratteristiche principali di questi contratti.
Supplenze su organico Covid
Stanno per iniziare le supplenze per l’organico Covid: ieri, 27 settembre, l’USP di Torino con un apposito avviso comunica che sono autorizzate le assunzioni da organico Covid dal 4 ottobre al 30 dicembre 2021. Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, infatti, anche per l’anno scolastico 2021/22 il Governo ha previsto l’organico Covid in base alla legge 106 del 23/07/21.
Tuttavia, rispetto allo scorso anno, le relative supplenze avranno durata solo fino al 30 dicembre 2021: in base alla sviluppo della situazione epidemiologica il Governo stabilirà se prorogare questo termine. A tal proposito interviene un emendamento al decreto-legge n. 111/2021 presentato da Vittoria Casa.
In base a quanto riferito dal Ministero, i posti in organico Covid 2021/22 sono 42mila. Di questi, 20mila sono assegnati ai docenti e 22mila agli ATA. Per l’assunzione di queste risorse sono stati stanziati 400 milioni di euro.
Modalità di reclutamento
Come si evince, tali supplenze hanno un carattere temporaneo: pertanto per le assunzioni dell’organico Covid le scuole utilizzeranno le GI per il personale docente, le graduatorie di III fascia ATA per gli incarichi ATA. Il personale scolastico può lasciare un incarico Covid qualora gli venisse conferita una supplenza da GAE e GPS annuale, almeno fino al 30 giugno.
Personale aggiuntivo assente
La normativa in materia di supplenze, in primo luogo l’O.M. n. 60/2020, disciplina le eventuali sostituzioni sulle risorse Covid. L’USP di Torino stabilisce che si farà comunque ricorso prioritariamente al personale in servizio presso la scuola con titolo di studio idoneo; la sostituzione avverrà dal primo giorno di assenza.
L’art 19 comma 10 del CCNL Scuola disciplina le assenze dovute a malattia relativamente ai contratti a tempo determinato: il personale da organico Covid può conservare il posto per un massimo di 30 giorni e riceverà una retribuzione pari al 50% del normale. Se il periodo di malattia supera questo tetto massimo, il contratto di lavoro decade.