La trattenuta per le assenze per malattia di durata inferiore o uguale a 10 giorni rappresenta la decurtazione che viene applicata allo stipendio per ogni giorno di assenza per malattia. La normativa di riferimento è il decreto N. 112/08 convertito in legge N. 133/08 , articolo 71 (primo comma). Qui viene stabilito che gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a 10 giorni di assenza, prevedono solo il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Assenza fino a 10 giorni: per chi?
Nei primi 10 giorni di assenza per malattia, il lavoratore, avrà dunque diritto esclusivamente al trattamento economico fondamentale. Con l’espressione ‘fino a 10 giorni’, non ci si riferisce ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno, ma ai primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
La decurtazione retributiva, secondo il suddetto decreto, opera in tutte le fasce retributive e il Mef, tramite una Informativa datata 30 luglio 2008, ha precisato che, per il personale della scuola, vengono ridotte la retribuzione professionale docenti (RPD), il compenso individuale accessorio (CIA) e l’indennità di direzione del Dsga.
La retribuzione professionale docenti, secondo il Ministeri, compete esclusivamente al personale:
- con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
- di religione cattolica con progressione di carriera;
- con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
- con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.
Sentenze del tribunale hanno assegnato RPD e CIA anche ai supplenti brevi.
Il calcolo delle trattenute
In caso di assenza per malattia per un periodo superiore a 10 giorni, solo i primi dieci giorni saranno assoggettati alle ritenute prescritte; nei successivi, sarà applicato il regime giuridico-economico previsto dai CCNL.
Quindi, dall’11esimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità  di carattere fisso e continuativo, escluso il solo trattamento accessorio variabile. Se la malattia va oltre i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza, sarà erogato pure il trattamento accessorio variabile.
Tabella di decurtazione giornaliera RPD e CIA
A quanto ammontano le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia (fino al decimo giorno)? La decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
- 0 a 14 anni – RPD (euro 174,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 5,82 euro
- 15 a 27 anni – RPD (euro 214,80/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 7,16 euro
- da 28 anni – RPD (euro 273,20/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 9,11 euro
- AREA B/C – C.I.A. (euro 64,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 2,15 euro
- AREA A/As – C.I.A. (euro 66,90/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 2,23 euro.