Docenti con tre anni di servizio e reiterazione abusiva contratti a termine

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci dallo studio legale Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Docenti con tre anni di servizio (180×3) e reiterazione abusiva contratti a termine 

La Commissione Europea è a conoscenza della situazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico italiano e ha inviato all’Italia ben due lettere di costituzione in mora, per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell’U.E.

Dopo aver rivendicato, in prima battuta – al cospetto della Commissione europea – il riconoscimento dell’abilitazione, derivante dall’aver svolto almeno tre anni di servizio, a tutela di numerosi docenti precari della scuola secondaria, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno illustrato, le loro rimostranze, al Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo (Bruxelles), nei seguenti termini:

“I firmatari avvocati, per conto dei docenti precari italiani, non abilitati all’insegnamento con servizio triennale reiterato, chiedono l’intervento della commissione per le petizioni per la corretta applicazione, alla fattispecie, della normativa comunitaria in materia di professioni regolamentate e per l’attuazione della clausola 5 dell’accordo-quadro (direttiva 1999/70/CE) contro l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato, nei confronti dei docenti in questione.

Secondo i firmatari, l’11/06/19, il Governo italiano aveva pattuito, con tutti i sindacati della scuola, l’avvio, entro il 2019, di percorsi abilitanti, non selettivi, riservati ai docenti di scuola secondaria con pregressa esperienza di servizio (3 anni). Tale intesa sarebbe stata disconosciuta dal nuovo governo Conte, che ha emanato, in sostituzione, il cd. decreto scuola (n. 126 del 28/12/19).

Esso prevedeva il reclutamento iniziale di soli 24 mila docenti, mediante concorso per titoli ed esami, nel triennio 2020/23, a fronte di un comparto di oltre 100mila docenti non stabilizzati, che avrebbero dovuto essere abilitati sul campo. I firmatari, fra l’altro, argomentano l’incompatibilità dei termini abilitazione e/o idoneità, introdotti dal legislatore italiano, con la normativa comunitaria che regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell’UE e ne deducono che le procedure definite abilitanti non rientrano nei titoli di qualifica professionale, che danno accesso alla professione di docente.

Come noto ai lettori, la petizione dello Studio legale ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, nei termini della ricevibilità, ai sensi dell’art. 227 trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed è stata trasmessa alla Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, alla Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo, nonché alla Commissione Europea.

Ebbene, la Commissione Europea si è espressa, in favore dei firmatari, sul punto relativo alla violazione della clausola 5 dell’accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE (sul lavoro a tempo determinato)

La clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stabilisce che, per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme giuridiche equivalenti, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

La Commissione ha esaminato se la legislazione italiana abbia introdotto, conformemente alla clausola 5 dell’accordo quadro, misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per le categorie di cui sopra, sotto forma di un determinato limite per i contratti successivi o di un numero massimo di rinnovi per i contratti a tempo determinato, o sotto forma di “misure giuridiche equivalenti”.

La stessa ha ritenuto che la legislazione italiana in materia di contratti a tempo determinato – applicabile alle suddette categorie di lavoratori del settore pubblico – non sia conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro.

L’Istituzione Europea, pertanto, ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, in data 25 luglio 2019 (procedura d’infrazione NIF 2014/4231).
Nella lettera la Commissione ha rivolto, alle autorità italiane, domande relative alle suddette categorie di lavoratori del settore pubblico, che sono esclusi dalla tutela giuridica contro l’uso abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.

La Commissione ha chiesto informazioni, in particolare, in merito all’esistenza di misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, o delle misure di stabilizzazione, tese a fornire un risarcimento a coloro che sono stati oggetto di tali pratiche.

Intanto, nel dicembre 2020, l’Organo U.E. ha inviato, all’Italia, un’ulteriore lettera di costituzione in mora, in quanto le spiegazioni fornite dalle autorità italiane, nelle risposte alla lettera di costituzione in mora iniziale del luglio 2019, non sono state ritenute soddisfacenti.

L’Italia è dunque tenuta a notificare, alla Commissione, le misure concrete adottate per conformarsi alla direttiva.

In conclusione, per quanto concerne la clausola 5 dell’accordo quadro (allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato), la Commissione – essendo a conoscenza della situazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico italiano, ivi compreso il personale docente – avendo avviata una procedura d’infrazione, intesa quale messa in mora nei confronti dello Stato Italiano, terrà informata la commissione per le petizioni al Parlamento U.E., in merito al seguito che deciderà di dare alla vicenda in questione.

Decisioni che potrebbero eventualmente sfociare in un giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, atto a provocare l’obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione accertata, con possibili sanzioni economiche per l’Italia.

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