Pensioni docenti e ATA 2022, Decreto e Nota Ministero Istruzione [Tabella requisiti]

Date:

Pensioni docenti e personale ATA 2022, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto N. 294 del 1° ottobre e la Nota N. 30142 riguardante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. L’Amministrazione centrale, inoltre, ha pubblicato una tabella riassuntiva riguardante i requisiti pensionistici attualmente in vigore.

Pensioni docenti e personale ATA: Decreto N. 294 e Nota N. 30142 del 1° ottobre

Nel Decreto vengono indicati i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, l’accertamento dei requisiti pensionistici e gli adempimenti finali.

Decreto Ministero Istruzione, domande pensione docenti e ATA entro il 31 ottobre

Nel Decreto si legge quanto segue: ‘È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022. 

Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca. 

Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31. 

Accertamento dei requisiti pensionistici

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’Istruzione/INPS

I termini dell’accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’Istruzione. 

Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell’Istruzione e l’INPS. 

L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale. 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 1, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare. 

Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

DECRETO

NOTA

TABELLA REQUISITI

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