I contratti relativi al personale docente e Ata dell’organico Covid per l’anno scolastico 2021/22 riguarderanno incarichi a tempo determinato sino al 30 dicembre prossimo, salvo eventuali proroghe: le risorse stanziate dal governo, infatti, prevedono la scadenza dei contratti a fine anno. Come saranno gestite le assenze per malattia dei docenti e dei lavoratori ATA?
Supplenze docenti e ATA personale Covid per l’anno scolastico 2021/22
Nei giorni scorsi, sono state rese disponibili le bozze di contratto dei supplenti organico Covid: per il momento non è prevista la proroga oltre il 30 dicembre. I docenti potranno essere impiegati in attività finalizzate al recupero degli apprendimenti; il personale Ata, invece, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.
Nomine tramite scorrimento graduatorie istituto
Le segreterie scolastiche dovranno inserire il contratto nel portale SIDI con la tipologia di codice N19, specifico per queste supplenze.
In merito al conferimento delle supplenze, le nomine avverranno tramite scorrimento delle graduatorie di istituto sia per quanto concerne il personale docente che per quello Ata. I docenti potranno lasciare la supplenza su organico Covid per accettare un’altra supplenza conferita da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), almeno sino al 30 giugno.
Assenze per malattia
Per quanto riguarda, invece, la disciplina riguardante le assenze dal servizio per malattia, occorre tenere in considerazione quanto indicato dal comma 10 dell’articolo 19 del CCNL scuola, dove si legge: ‘Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.’
In buona sostanza, per quanto riguarda le assenze per malattia dei docenti e ATA organico Covid si applica la disciplina delle supplenze temporanee: prevista la conservazione del posto non oltre i 30 giorni di lavoro, con una retribuzione pari al 50 per cento. L’assenza per malattia per una tempistica superiore ai 30 giorni, implica la risoluzione del contratto.