Permessi studio, scadenza il 15 novembre: condizioni e procedura

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Tra i permessi di cui il personale scolastico può usufruire vi sono quelli relativi al diritto allo studio, che si richiedono ogni nuovo anno scolastico. Si tratta di 150 ore massime retribuite, la cui durata ha valore solare. Vediamo quali le modalità per richiederle, i termini di scadenza e chi può usufruirne.

Scadenza dei permessi allo studio 2021/22

Per l’anno scolastico 2021/22 il Ministero fissa il 15 novembre come data di scadenza di presentazione delle domande per i permessi studio. Si consiglia di consultare i siti degli Uffici scolastici Regionali in cui si è in servizio poiché alcuni USR potrebbero anticipare tale termine.

Procedura da seguire

La procedura da seguire è la seguente: ogni USR pubblica per tempo il contingente che può beneficiare di tali permessi per l’a.s. in corso, relativamente ad ogni ordine e grado di istruzione. L’interessato presenta istanza alla Segreteria scolastica dell’istituto in cui è in servizio entro la data ministeriale indicata. La scuola, a sua volta, inoltrerà la richiesta all’USP. Chi si ritrova in servizio su più scuole, presenterà la propria richiesta in quella che si occupa della propria situazione amministrativa. La durata del permesso ha come riferimento l’anno solare, vale a dire va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Al massimo è possibile usufruire di un massimo di 150 ore annue individuali, misura da correlare al numero delle ore di servizio: se ad es. un docente non ricopre l’intero monte orario settimanale previsto dal CCNL poiché assunto su uno spezzone orario, avrà diritto ad un numero inferiore di ore. Nel caso di un contratto a termine si concedono i permessi in proporzione alla durata dell’incarico.

In base all’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, il DS deve verificare quanto dichiarato dal personale che presenta richiesta ed appurarne se in possesso dei requisiti.

Personale scolastico interessato

Il personale docente ed educativo, il personale ATA, gli insegnanti annuali di religione possono presentare richiesta per usufruire dei permessi studio. L’interessato può essere di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale.

Corsi ed attività di studio per cui si prevedono i permessi

Si può usufruire dei permessi studio per la frequenza dei seguenti corsi:

  • specializzazione o abilitazione, come ad esempio il TFA sostegno
  • per il conseguimento del titolo di studio relativo alla propria qualifica
  • di riconversione professionale
  • finalizzati al conseguimento di altra laurea o diploma
  • master, corsi di perfezionamento post laurea.

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