Supplenze da MAD, le regole su assenze per malattia, permessi e sanzioni

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Supplenze da domanda di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2021/22, la Nota N. 29502 pubblicata dal Ministero dell’Istruzione ha autorizzato la nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province, in deroga a quanto indicato in precedenza dalla Circolare annuale sulle supplenze. Per quanto riguarda le assenze per malattia, i permessi e le sanzioni, a quale normativa dovranno fare riferimento i supplenti nominati da MAD? Vediamo.

Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2021/22: normativa su permessi, assenze per malattia e sanzioni

Secondo quanto indicato dalla Nota sopra citata, ‘la nomina dell’aspirante messosi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.’

Quindi, le nomine da MAD potranno essere disposte solamente dopo l’effettiva conclusione delle assegnazioni degli incarichi da GaE e da GPS, oltre all’esaurimento della graduatoria di istituto della scuola dove viene riscontrata la disponibilità di posti, nonché degli istituti scolastici viciniori.


La sopra citata Nota N. 29502 non ha modificato quanto disposto dalla precedente Circolare sulle supplenze dove si leggeva: ‘Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.’

Assenze per malattia, permessi e sanzioni: supplenti da MAD come quelli nominati da GPS

Pertanto, per quanto riguarda, le assenze per malattia, permessi e sanzioni, gli aspiranti supplenti da MAD saranno soggetti allo stesso trattamento disciplinare previsto per i docenti che hanno ricevuto la nomina dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Il docente nominato tramite domanda di messa a disposizione, pertanto, dev’essere considerato a tutti gli effetti alla stregua di un docente con supplenza temporanea o fino al 31 agosto/30 giugno.

Riepiloghiamo qui sotto quanto previsto dal succitato articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020, a proposito delle sanzioni applicabili per l’abbandono dell’incarico di servizio.


L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Inoltre, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.


Per quanto concerne i supplenti nominati da MAD, l’impossibilità di ottenere un’altra supplenza dovrebbe essere riferito a tutte le scuole della provincia, anche se il Ministero dell’Istruzione non ha fornito espliciti chiarimenti a questo proposito.

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