Docenti di ruolo, chiarimenti su accettazione supplenze (NOTA USR Lazio)

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Supplenze per l’anno scolastico 2021/22, i docenti di ruolo, secondo quanto indicato dall’articolo 36 del CCNL 2007, possono accettare degli incarichi di supplenza: tuttavia, in alcuni casi, non è possibile. A fare chiarezza è intervenuto l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che ha pubblicato una Nota a tale riguardo.

Docenti di ruolo, quando è possibile accettare un incarico di supplenza

Nella Nota in questione, l’USR Lazio ha sottolineato come il comma 3 dell’articolo 399 del DL N. 297 del 16 aprile 1994 sia stato modificato dal legislatore il 29 dicembre 2019 (DL 126/2019 convertito in legge N. 159/2019). Qui si legge:

‘A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono […] ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità […]’.

Il suddetto articolo 36 del CCNL 2007 (comma 1), dispone che ‘il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.’


In seguito alla richiesta di alcune istituzioni scolastiche riguardanti l’applicazione delle suddette disposizioni, l’USR Lazio ha chiarito che:

  • i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/20, o precedentemente, potranno avvalersi dell’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007, e accettare la proposta a tempo determinato annuale, mantenendo il precedente ruolo, purché si tratti di un ‘diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso’;

  • i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, invece, non potranno accettare la proposta a tempo determinato annuale. Possono, però, rinunciare definitivamente e irrevocabilmente al ruolo per accettarla.
  • i docenti destinatari contemporaneamente di una proposta a tempo indeterminato e di una a tempo determinato annuale per l’anno scolastico 2021/22 dovranno optare per una sola di esse.

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