Formazione docenti neoassunti per l’anno scolastico 2021/22, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 30345 del 4 ottobre 2021 avente come oggetto: ‘Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022’. Nella Nota, l’Amministrazione centrale ha fornito tutte le indicazioni riguardanti l’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti.
Docenti neoassunti, Nota Ministero Istruzione N. 30345 del 4 ottobre: indicazioni su periodo di formazione e prova
Nella Nota viene precisato come siano state confermate, anche per l’anno scolastico 2021-2022, ‘le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole.’
Diversi i capitoli dedicati al percorso formativo per i docenti neoassunti: in particolar modo, vengono trattati gli incontri iniziali e di restituzione finale, i laboratori formativi oltre al capitolo riguardante le visite alle scuole innovative.
All’interno della Nota vengono date indicazioni anche in merito all’attività di peer to peer, ovvero il tutoraggio e il ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici e la formazione on line sulla piattaforma INDIRE.
Docenti soggetti al periodo di formazione e di prova
La Nota precisa anche chi è tenuto a svolgere il periodo di formazione e prova. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.
Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.
Chi non deve svolgere il periodo di prova
Nella Nota viene ricordato anche chi non è tenuto a svolgere il periodo di prova, ovvero:
- i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.
Qui di seguito riportiamo il testo integrale della Nota ministeriale