Questo inizio di anno scolastico 2021/22 sembra essere caratterizzato da una certa confusione riguardante il mondo della scuola, anche per quanto riguarda l’inclusione scolastica: questo sarebbe stato l’anno dell’introduzione del nuovo modello PEI, universalmente adottato da ogni grado di istruzione del territorio nazionale. A seguito della sentenza del Tar del Lazio del 14 settembre scorso i lavori per la stesura del nuovo PEI hanno subito una battuta di arresto: nonostante la nota ministeriale del 17 settembre abbia delineato delle indicazioni operative su come procedere, si rivelano ancora delle incertezze nelle scuole.
Scadenza per la presentazione del nuovo PEI
Il termine utile di presentazione ed approvazione del PEI resta confermato al 31 ottobre. Tuttavia nel caso in cui il docente supplente non fosse ancora convocato in tempo utile, la scuola concederà una proroga: questa si rivelerà necessaria per dare la possibilità all’insegnante di attuare la fase di osservazione indispensabile alla stesura del Piano Educativo Individualizzato. Sarà quindi la singola scuola a valutare la situazione contingente e grazie all’autonomia scolastica procedere in merito.
Ogni Ufficio Scolastico Regionale potrebbe fornire indicazioni più dettagliate a riguardo: ad esempio l’USR della Toscana dispone che relativamente a quest’anno scolastico lo si possa predisporre anche dopo il 31 ottobre, ma comunque entro il 30 novembre.
Frequenza ed esonero alunno certificato
Non è possibile ridurre a priori la frequenza dell’alunno con disabilità: occorre infatti predisporre per intero l’orario scolastico settimanale al pari degli altri studenti e i docenti segneranno sul registro tutte le assenze effettuate dall’alunno. Soltanto in fase di scrutinio finale, per la scuola secondaria, si potranno riconoscere eventuali deroghe seguendo i criteri adottati dal Collegio Docenti.
Il PEI deve contemplare tutte le discipline previste dal piano di studi, infatti non è possibile esonerare l’alunno con disabilità da nessuna materia.
Composizione del GLO
Il DLgs 66/2017 prevede che il GLO sia composto dalle seguenti figure: tutti i docenti del team o del Consiglio di classe, professionisti che si relazionano con classe ed alunno, famiglia ed esperti da essa indicati. Questi ultimi devono essere presenti senza limiti di numero ed a carico dei genitori. Se il neuropsichiatra dell’UMV non potesse essere presente all’incontro è tenuto ad assicurare la collaborazione necessaria prevista per il corretto funzionamento del PEI.
Gli incontri del GLO devono avvenire in momenti al di fuori dell’orario di servizio dei docenti.