Ruolo da I fascia GPS e anno di prova, indicazioni Ministero dell’Istruzione (Nota)

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Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS per l’anno scolastico 2021/22, il Ministero dell’Istruzione, nella Nota 30345, ha fornito importanti chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti, in via straordinaria, dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Vediamo, in particolare, quali sono le indicazioni ministeriali a riguardo.

Anno di prova docenti nominati da prima fascia GPS: indicazioni del Ministero dell’Istruzione nella Nota N. 30345

Nella Nota sopracitata, il Ministero dell’Istruzione chiarisce espressamente che non sono tenuti ad effettuare l’anno di prova i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo. Allo stesso modo, non sono soggetti all’effettuazione dell’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il passaggio da una classe di concorso ad un’altra dello stesso grado.

Tali disposizioni sono espressamente indicate nel capitolo 3 della Nota N. 30345, intitolato ‘Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione’.

L’anno di formazione e prova, invece, dovrà essere effettuato dal docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo da un grado/ordine di scuola ad un altro: è il caso, per esempio, di un passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Di particolare interesse, l’aspetto riguardante i docenti che sono stati assunti in via straordinaria dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Sostegni Bis. 

Docenti neoassunti soggetti solo alla prova disciplinare finale

Infatti, nello stesso capitolo 3 della Nota, si legge espressamente che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti appartenenti al ‘personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.

Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.’

Pertanto, anche nel caso in cui il docente abbia già svolto e concluso positivamente il periodo di formazione e prova, questi sarà comunque tenuto allo svolgimento della prova disciplinare finale, fermo restando l’esonero dallo svolgimento del periodo di formazione e prova ordinario.

NOTA

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