Concorso DSGA, requisiti e prove (BOZZA DECRETO)

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Concorso DSGA, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto la bozza del decreto che includerà tutte le indicazioni riguardanti la nuova procedura concorsuale. Il portale Orizzonte Scuola ha pubblicato il testo riguardante la bozza che, naturalmente, può essere ancora suscettibile di modifiche prima della pubblicazione definitiva del decreto. Riportiamo qui sotto gli aspetti salienti della bozza del Ministero dell’Istruzione.

Concorso DSGA, bozza Decreto Ministero Istruzione

Nell’articolo 3 della bozza del decreto ministeriale si legge quanto segue: ‘Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova selettiva scritta di cui all’articolo 4, nella prova orale di cui all’articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli. 

La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

I programmi concorsuali sono indicati all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.  La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 4, a seguito dell’espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 

Nell’articolo 4, riguardante la prova scritta, si legge quanto segue: i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all’articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova scritta.

Prova scritta

La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.

La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B. 

I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione: 

  • Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea n. 5 quesiti; 
  • Diritto civile n. 4 quesiti; 
  • Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti; 
  • Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti; 
  • Legislazione scolastica n. 8 quesiti; 
  • Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti; 
  • Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione n. 3 quesiti. 

L’ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. 

Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l’omogeneità e l’equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 

La durata complessiva della prova di cui al comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al tennine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 

La correzione della prova d’esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati informatizzati, con modalità che assicurano l’anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 

Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 

Prova orale 

All’articolo 5 si legge quanto segue: ‘I candidati che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all’articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: 

  • un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;
  • una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego; 
  • una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. 

La prova orale ha una durata massima complessiva di 40 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.’

Valutazione delle prove

‘Le commissioni giudicatrici – come si legge nell’articolo 6 della bozza del decreto relativo al concorso DSGA – dispongono di centocinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per i titoli. 

Alla prova scritta di cui all’articolo 4 è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60. 

La commissione assegna alla prova orale di cui all’articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 60 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti. 

I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato C, un punteggio massimo complessivo di 30 punti. 

Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.’

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