Attività alternative all’IRC, indicazioni nomina docenti e retribuzione (Nota USR Piemonte)

Date:

Attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha pubblicato la Nota N. 11028 avente come oggetto ‘Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica a.s. 2021/22′.

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, Nota USR Piemonte

Nella Nota pubblicata dall’USR Piemonte si sottolinea come le ore alternative all’IRC costituiscano un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 

Attribuzione insegnamento, nomine docenti

In particolare, si specificanon le modalità per l’attribuzione dell’insegnamento:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi); 

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base); 

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale); 

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Retribuzione

Nella Nota sono richiamate le indicazioni fornite nella nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze in forza delle quali:

  • Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
  • I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
  • Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
In ogni caso, conformemente al limite di cui alla succitata nota 87 del 07 giugno 2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

NOTA USR PIEMONTE

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Roma, lite tra studentesse in un liceo della Capitale: intervengono i Carabinieri

Un incidente turbolento si è verificato in un istituto...

Concorsi Docenti 2024, prova orale: elenco avvisi USR estrazione lettera [in aggiornamento]

Concorsi Docenti 2024 - Il processo selettivo per i...

Stipendi NoiPA Aprile 2024: qualcosa non torna, cedolini ridotti di circa 100 euro

In Aprile 2024, alcuni dipendenti pubblici potrebbero notare una...