Sciopero scuola dal 15 al 20 ottobre: Nota Ministero dell’Istruzione

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Sciopero scuola, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 43553 avente come oggetto ‘Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.’

Sciopero scuola, Nota Ministero dell’Istruzione N. 43553

Nella Nota, si legge quanto segue: ‘La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695-P05/10/2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

A tal riguardo, la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non ricorrenti nello sciopero di specie i presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, osservando altresì come il medesimo, per come formulata la proclamazione, non potesse essere qualificato come generale, bensì “come astensione coinvolgente una pluralità di settori”. 

Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un’incidenza sulla continuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in via d’urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento. 

Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni. 

A seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. Si ricorda inoltre, ai sensi dell’articolo 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni: 

– N. personale scioperante; 

– N. personale; 

– N. personale assente per altri motivi; 

– N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-sciopero . 

Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia di: 

  • – informazione ai lavoratori 
  • – raccolta delle adesioni 
  • – informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio; – pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 

  • – http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
  • – per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
  • – per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; 
  • – i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;
  • – i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .’

NOTA MINISTERO ISTRUZIONE

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