Sostegno, servizio pre ruolo senza titolo di specializzazione: nuova sentenza

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Servizio pre ruolo svolto su posto di sostegno, l’avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone ha reso noto l’accoglimento del ricorso, da parte del Tribunale del Lavoro di Foggia, per il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto su posto di sostegno prima dell’anno scolastico 1999/2000, con il solo titolo di studio e senza il titolo di specializzazione.

Servizio pre ruolo su sostegno senza titolo di specializzazione, è valido anche se svolto prima dell’anno scolastico 1999/2000

Lo studio dell’avvocato Giannuzzi Cardone ha impugnato il decreto di ricostruzione di carriera attraverso il quale il Ministero dell’Istruzione non ha riconosciuto il servizio pre ruolo svolto dal ricorrente, pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione, negli anni scolastici 1997/98 e 1998/99.

Il Tribunale del Lavoro di Foggia, accogliendo il sopra citato ricorso, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a ricostruire la carriera del docente ricorrente, includendo i periodi di servizio pre ruolo svolti su posti di sostegno nei suddetti anni scolastici e a corrispondere le differenze retributive maturate.

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Foggia

Il Tribunale del Lavoro di Foggia ha giustificato l’accoglimento del ricorso alla luce della sentenza n. 16174/2019 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione nella quale si afferma che la norma di cui all’articolo 7 comma 2 della legge 124/1999, rispetto alla normativa pregressa, ‘non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U’.

La Corte di Cassazione, viene spiegato nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprimè, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U”. 

Si rileva dunque che, le doglianze formulate da parte ricorrente circa il mancato riconoscimento dei servizi pre-ruolo sul sostegno per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 124/1999 sono fondate. Il Ministero convenuto, quindi, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando i periodi di servizio pre – ruolo svolti su posti di sostegno negli aa.ss. 1997/1998 e 1998/1999.’

SENTENZA

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