Docenti e ATA, trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part time (NOTA USR Lazio)

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Personale docente e ATA, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato la Nota N. 40234 dell’11 ottobre 2021 avente come oggetto ‘Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale’. La Nota si pone come obiettivo quello di dare una risposta al personale scolastico, sia docente sia ATA, esclusi i DSGA, che, già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o destinatario di un’offerta di contratto di tal tipo in quanto neo-assunto, chieda di trasformare il rapporto (o di instaurarlo) a tempo parziale.

Nota N. 40234 dell’11 ottobre, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time

Nella Nota vengono richiamati l’articolo 39 (per i docenti) e gli articoli 44, comma 8, e 58 (per il personale ATA) del CCNL 2007, mantenuti in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2018, oltre che dall’articolo 18, comma 6, di tale ultimo contratto per il caso particolare delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Tali disposizioni richiamano, inoltre, l’ordinanza ministeriale n. 446 del 1997, con le integrazioni recate dall’ordinanza ministeriale n. 55 del 1998.

Il personale può chiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale o, nel caso di nuovi assunti, di instaurarlo direttamente in tal maniera.
Ricevuta una di tali domande, il dirigente scolastico dovrà affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale. Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate.

I dirigenti scolastici, in caso contrario, dovranno contemperare le esigenze espresse dal dipendente con l’impatto sull’organizzazione; nel caso dei docenti ciò significherà, ad esempio, salvaguardare l’unicità del docente per ciascun insegnamento impartito in ciascuna classe, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

Nella Nota, si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dalla citata ordinanza ministeriale n. 55 del 1988.

Contratti a tempo determinato a tempo parziale

Si fa presente, infine, come sia possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a tempo parziale, secondo quanto disposto dagli articoli 25, comma 6, e 39 del CCNL 2006-2009. Le richieste da parte dei docenti interessati dovranno essere rivolte al dirigente scolastico della scuola assegnata che ne valuterà l’ammissibilità.

È opportuno precisare che la richiesta di concessione del tempo parziale può essere avanzata solo dai docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non anche da chi è destinatario di “supplenza breve”. La concessione del tempo parziale in relazione a supplenze con scadenza al 31 agosto implica che, a seguito della disaggregazione del posto interno o tra più scuole, originariamente annuale e vacante, l’incarico e la relativa retribuzione saranno considerati con scadenza al 30 giugno.

NOTA USR LAZIO

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