Concorso straordinario, vincitori riammessi in prima fascia GPS: ordinanza TAR del Lazio

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dall’avvocato Lavinia Mensi.

Vincitori concorso straordinario riammessi in prima fascia GPS

Il Tar Lazio sede di Roma ha accolto in via cautelare il ricorso patrocinato dall’avv. Lavinia Mensi presentato da alcuni docenti iscritti alla Uil Scuola Livorno, vincitori del concorso straordinario 2020, che si erano visti esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno a causa della mancata pubblicazione della graduatoria finale entro i termini di inoltro della domanda.

Questi docenti, pur avendo superato la procedura concorsuale così come risultava dall’elenco dei vincitori non graduato, a causa dei ritardi nell’emissione della graduatoria da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non solo non avevano potuto partecipare alle operazioni di immissione in ruolo, ma si erano visti scavalcati nella graduatoria dagli altri colleghi, partecipando alle convocazioni per le supplenze annuali dalla II fascia delle graduatoria provinciali.

I candidati si erano fondati sulla recente nota del Ministero dell’Istruzione che permetteva l’iscrizione anche ai vincitori del concorso straordinario 2020, in virtù del riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento. In particolare le condizioni poste dal Ministero ammettono l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi degli abilitati “previo superamento delle prove concorsuali ovvero …inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto”.

L’USP di Livorno, così come gli altri uffici scolastici provinciali della Toscana, riteneva che le predette condizioni dovessero verificarsi congiuntamente al fine di conseguire l’abilitazione pertanto, a fronte di un primo inserimento nei suddetti elenchi, provvedeva ad escludere i candidati dalla prima fascia per assenza del titolo abilitante.

I candidati ricorrevano pertanto al Tar Lazio impugnando il provvedimento di esclusione ma anche il decreto che preannunciava l’apertura della finestra annuale per le GPS.

Il Giudice Amministrativo accoglieva la domanda adducendo la seguente motivazione:

“Rilevato che in base all’art. 59, co. 3 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. 23 luglio 2021 n. 106, la graduatoria dei vincitori della procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove scritte il punteggio minimo e pertanto siffatta integrazione è prevista direttamente dalla legge, senza che all’Amministrazione sia demandata altra attività se non l’accertamento dei prescritti requisiti e senza che alla pubblicazione della relativa graduatoria così integrata possa attribuirsi alcun effetto costitutivo;

Rilevato altresì che in base al D.M. n. 51 del 2021 (art. 1 co.1) i titoli devono essere stati conseguiti entro il termine ivi indicato (20 luglio 2021 poi prorogato 31 luglio) ed inoltre che in base al successivo art. 59, co. 4 del richiamato D.L. 25 maggio 2021 n. 73, come conv. 23 luglio 2021 n. 106, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi, “anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”

L’Amministrazione, quindi, dovrà reinserire i candidati nella prima fascia delle GPS alla pari degli altri colleghi abilitati.

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