Supplenze da MAD, quali criteri si seguono per l’attribuzione di un incarico?

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Supplenze docenti per l’anno scolastico 2021/22: sono ancora molte le scuole che stanno cercando insegnanti per la copertura delle cattedre rimaste scoperte (le stiamo indicando in questo articolo in continuo aggiornamento). I Dirigenti Scolastici possono avvalersi delle domande di messa a disposizione (MAD). Molti aspiranti supplenti, del resto, si chiedono quali criteri vengono applicati dai Dirigenti Scolastici in sede di attribuzione degli incarichi.

Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2021/22, quali criteri applicano i DS?


Il Ministero dell’Istruzione, come sottolinea anche Orizzonte Scuola, ha fornito poche indicazioni in merito all’applicazione di particolari criteri nell’attribuzione degli incarichi. I Dirigenti Scolastici sono tenuti, comunque, a dare la precedenza ai docenti abilitati o in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, a seconda della tipologia di cattedra da coprire.

Inoltre, occorre accertarsi che la procedura di nomina dalle GPS, nella provincia di provenienza, sia stata completata. La domanda di messa a disposizione può essere inviare esclusivamente in una provincia: alcuni sindacati ritengono che tale vincolo riguardi anche i docenti inseriti nelle GPS.

Come noto, il Ministero dell’Istruzione, derogando le disposizioni indicate nella Circolare annuale sulle supplenze, pubblicata il 6 agosto, ha concesso la possibilità di inviare MAD anche agli iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Ampia discrezionalità alle scuole

Come fa notare Orizzonte Scuola, non vi sono altre indicazioni riguardanti un determinato criterio da seguire, né dal punto di vista temporale, ovvero un ordine di ricezione delle MAD da parte delle scuole, né in base del punteggio degli aspiranti supplenti: in buona sostanza, per l’attribuzione degli incarichi, è stata lasciata ampia discrezionalità alle scuole.

Si tratta, indubbiamente, di un fattore che potrebbe arrecare notevole delusione in quei docenti che, in passato, hanno avuto la possibilità di lavorare, seppur per un breve periodo di tempo, in una determinata scuola e che, invece, quest’anno sono stati esclusi, per diverse ragioni, dall’assegnazione degli incarichi di supplenza nella propria provincia.

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