Concorsi ordinari, indicazioni su riserva dei posti: a chi spetta?

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Concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: il Ministero dell’Istruzione sta lavorando in questi giorni all’integrazione dei bandi pubblicati nel 2020, con le modifiche alla procedura che sono state apportate dal decreto semplificazione firmato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Il Decreto Sostegni Bis, fra l’altro, ha indicato le nuove disposizioni riguardanti la riserva dei posti e a chi spetterà tale riserva.

Concorsi ordinari, come si svolgeranno e normativa su riserva dei posti

Il Ministero dell’Istruzione, quindi, sarà chiamato alla pubblicazione di un nuovo Decreto che includerà le nuove disposizioni riguardanti la procedura semplificata: in particolar modo, è attesa la definizione delle modalità con cui si svolgeranno le prove scritte, mentre si è già provveduto alla cancellazione delle prove preselettive. I nuovi bandi sono attesi nelle prossime settimane: dopo un anno e mezzo di attesa, occorre procedere con urgenza altrimenti si rischia di non riuscire a pubblicare le graduatorie in tempo per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23.

Riserva dei posti pari al 30 per cento nei concorsi ordinari

Un aspetto da sottolineare è quello relativo a quanto indicato dal comma 10-bis dell’articolo 59 del Decreto Sostegni Bis, in merito all’attribuzione di una riserva di posti pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto. A chi spetterà tale riserva di posti?

Ecco cosa dice il suddetto comma: ‘I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’ articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro’.

Quindi le condizioni valide per poter beneficiare della riserva dei posti sono le seguenti:

  • Il servizio del docente deve essere stato svolto nelle istituzioni statali, prestato per almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti;
  • la riserva dei posti è valida in un’unica regione e per le cdc o tipologie di posto per le quali il docente abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico;
  • la riserva dei posti si applica solamente nel caso in cui il numero di posti messi a bando (per ciascuna regione, cdc o tipologia di posto) sia pari o superiore a quattro.

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