Anno di prova e formazione docenti, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato la Nota N. 40989 avente come oggetto ‘Art. 14 comma 3 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 – “Valutazione del periodo di formazione e di prova” – decisione finale di conferma o non conferma in ruolo – a.s. 2021/22′. Nella circolare in questione vengono dati opportuni chiarimenti in merito alla valutazione riguardante la conferma o meno del ruolo per il docente che ha svolto il periodo di prova.
Formazione docenti e anno di prova, chiarimenti sulla decisione finale di conferma o non conferma ruolo: Nota USR Lazio N. 40989
Nella Nota ministeriale vengono richiamate le indicazioni riportate dal secondo capoverso dell’articolo 14, comma 3, del Decreto 850/2015 dove si legge: ‘Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. […]’.
Viene ribadito, pertanto, che la relazione del dirigente tecnico integra tutta la documentazione che l’Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso del secondo periodo di prova.
L’USR Lazio, in buona sostanza, sottolinea il fatto che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell’anno scolastico (visite in classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all’instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria competenza.
La Nota del Ministero dell’Istruzione N. 30345
Si fa, inoltre, riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione N. 30345 del 4 ottobre scorso, dove si pone l’accento su due aspetti. Uno di questi riguarda il tutor, il quale deve essere un docente “preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso”. Per i docenti che devono ripetere il periodo di prova e di formazione, il tutor deve essere “possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio”.
Si ricorda che l’assegnazione di un tutor di disciplina diversa da quelle insegnate dal docente in anno di prova potrebbe generare contenzioso in caso di mancato superamento del periodo di prova stesso oltre al fatto che, a ciascun tutor, non possono essere assegnati più di tre docenti.
Il secondo aspetto, invece, riguarda il Dirigente scolastico. La succitata Nota ministeriale, infatti, indica quanto segue: ‘Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma il ruolo significativo e l’impegno attivo del dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti neoassunti, in riferimento alla stipula del patto formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) nonché nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor”.
Pertanto, le visite didattiche che il Dirigente scolastico deve compiere durante l’anno scolastico nelle classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate. L’osservazione in classe, infatti, costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini della valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didatticodisciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo classe.
La Nota, inoltre, sottolinea che i decreti di ripetizione del periodo di formazione e di prova devono indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Infine, si ricorda che, secondo quanto indicato dall’articolo 14 comma 4 del sopra citato DM N. 850/2015, “Nel caso di manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva” che presuppone, ovviamente, che il dirigente scolastico abbia compiuto gli atti di propria competenza, e, in particolare, abbia proceduto ai dovuti accertamenti e alle conseguenti azioni anche di carattere disciplinare ove ne abbia ravvisati i presupposti.