FIRST: occorre modificare art 13 Legge 118, assegno mensile persone con invalidità civile al 74%

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Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa da parte di FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità, a proposito della richiesta urgente di modifica della Legge 118.

La FIRST chiede che si modifichi con urgenza l’art. 13, della Legge n. 118 del 30.03.1971, relativo all’assegno mensile dovuto alle persone con invalidità civile pari o superiore al 74%

E’ noto come l’ INPS ha adottato un messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, con il quale ha stabilito, sulla scorta di due sentenze della Corte di Cassazione, ( n. 17388/2018 e n. 18926/2019), che, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, l’assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 l. 118/1971, sarà erogato soltanto a tutti coloro che dichiarino o comprovino l’inattività lavorativa a prescindere dal reddito ricavato!

Purtroppo, tutto scaturisce dalle citate decisioni della Corte di Cassazione, le quali hanno deciso che il requisito specificatamente previsto dall’art. 13 legge 118/1971, della << inattività lavorativa >>, rappresenti un requisito << costitutivo >> del diritto, al pari di quello sanitario relativo alla percentuale di invalidità.

In parole semplici, se nel corso del periodo in cui è stata formulata la domanda per il riconoscimento dell’assegno di invalidità mensile, ( ricordiamo che stiamo parlando di somme ridicole, oggi pari ad €. 287, 00 mensili), la persona ha svolto una attività lavorativa, anche poco retribuita, perderebbe il diritto al detto beneficio, in quanto, per le sentenze sopra citate, la condizione di occupazione, anche temporanea, della persona con disabilità, farebbe venire meno uno dei requisiti costitutivi del diritto che sono per l’appunto : a) lo stato di inattività lavorativa; b) il requisito sanitario, cioè la percentuale di invalidità pari o superiore al 74%.

Si tratta all’evidenza di una norma, quella prevista dall’art. 13 legge n. 118/1971, che interpretata e applicata, alla luce dei citati interventi giurisprudenziali, ha un effetto paradossale con effetti rilevantissimi e gravemente pregiudizievoli per le persone con disabilità.

Ed invero, basterebbe anche un modesto lavoro, un piccolo lavoretto, un progetto lavorativo, anche produttivo di modeste risorse reddituali per la persona, a far perdere il beneficio dell’assegno mensile.

E’ del tutto evidente che è necessario, con estrema urgenza, a questo punto modificare l’art. 13 della legge n.118/1971, al fine di neutralizzare gli effetti delle citate decisioni della Corte di Cassazione e della nota dell’ INPS.

Allo stesso tempo è necessario che la proposta emendativa del testo di legge contenga anche la previsione di far salvi gli effetti retroattivi, visto che l’ INPS, con la citata nota, ha già disposto di non riconoscere l’assegno mensile, già a partire dalla data di pubblicazione della nota.

La FIRST, pertanto, fa appello a tutte le forze politiche responsabili di farsi carico di presentare in parlamento, nel più breve tempo possibile, un emendamento di modifica del citato art. 13                 l. 1971/82, che vada nella direzione auspicata di ripristinare i diritti delle persone più svantaggiate, non senza dimenticare che l’importo previsto come assegno mensile è semplicemente risibile, inadeguato agli effettivi bisogni delle persone con disabilità grave e andrebbe con urgenza maggiorato in modo consistente.     

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