Supplenze, chiarimenti sul diritto al completamento orario

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Nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico 2021/22, sono ancora molte le supplenze da conferire. Tanti docenti precari con nomina da GPS e GI o MAD per un contratto a tempo determinato non hanno completato l’orario di servizio: hanno ottenuto, infatti, spesso poche ore, superiore a 6, conferite loro dall’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento. Questi docenti hanno il diritto al completamento su spezzoni orario disponibili? Come si comportano le scuole? Facciamo il punto.

Supplenze su spezzoni orario

Molti docenti con contratto a tempo determinato hanno avuto assegnate supplenze su cattedre con orario settimanale non intero e auspicano al completamento orario. Ne possono rivendicare il diritto? Hanno vale a dire precedenza rispetto al personale docente di ruolo della scuola in cui vi è disponibilità di spezzoni orari?

Si riscontra che le scuole si comportano in modo disomogeneo a seguito di una normativa diversificata che si è succeduta nel corso degli anni. Del resto, il DS in base alle proposte del Collegio dei docenti e ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto, ha libertà di muoversi: assegna infatti i docenti alle classi e organizza l’orario di lavoro dei propri docenti.

Normativa di riferimento

Il punto su cui ruota la faccenda riguarda la precedenza con cui si devono conferire queste ore: al docente di ruolo anche se sprovvisto di specifica abilitazione o al docente supplente? Il DS operano in modo differente in merito all’attribuzione delle supplenze su spezzoni orario, seguendo o il Regolamento delle supplenze del 2007 o l’O.M. 60/2020.

L’art. 2 comma 3 dell’O.M. 60/2020 stabilisce che “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.”

In base a tale norma, quindi il DS conferisce tali ore aggiuntive ai docenti di ruolo nella scuola: questo previo il loro consenso e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Qualora non ci fosse personale interno disponibile, procede con le supplenze a tempo determinato.

Il Regolamento delle supplenze del 2007, invece, prevede che per le supplenze su spezzoni orari nella stessa scuola si segua in ordine la seguente procedura:

  1. Al personale docente con contratto a termine che ha titolo al completamento orario in servizio nella scuola, con specifica abilitazione per la cattedra richiesta
  2. Ai docenti di ruolo nella scuola, con specifica abilitazione per la cattedra richiesta
  3. Agli insegnanti con contratto a tempo determinato che abbiano specifica abilitazione per il posto richiesto
  4. Solo dopo l’esaurimento delle tre fasi precedenti, si ricorre alle Graduatorie d’istituto.

Come si comportano i DS

Nel conferire le supplenze su spezzoni orari, quindi, i Dirigenti Scolastici seguono una linea non univoca, infatti possono dare:

  • precedenza al personale di ruolo facente parte dell’organico dell’autonomia con o senza abilitazione, assegnando delle ore aggiuntive
  • priorità ai docenti con contratto a tempo determinato per il completamento dell’orario di servizio.

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