Scuola, nuovo protocollo per la gestione della quarantena (BOZZA PDF e TABELLE)

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Covid e gestione della quarantena a scuola, il Ministero della Salute e dell’Istruzione, in collaborazione con ISS e Regioni, hanno definito un nuovo protocollo riguardante la gestione della quarantena a scuola. Sono 12 i punti per evitare i focolai Covid in ambito scolastico. Vediamo in dettaglio il nuovo protocollo che, ricordiamo, rappresenta ancora una bozza prima della stesura definitiva del documento.

Quarantena a scuola, nuovo protocollo Ministero Istruzione, Ministero Salute, ISS e Regioni (Bozza PDF e tabelle)

Nella bozza del documento si precisa, innanzitutto, che le nuove ‘indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP). Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. 

Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/ dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite. 

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.

La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. 

Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test. 

  • a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 
  • b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici  

Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola. 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP . Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività. Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test. 

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica. L’operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). 

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l’insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare.

È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e del Dirigenti Scolastici.

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).

Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare. 

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19. In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021. Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

BOZZA PDF GESTIONE CASI DI QUARANTENA

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