POS, pubblicato manuale per l’utilizzo del nuovo gestionale ministeriale per la Contrattazione Integrativa di Istituto (PDF)

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È stato pubblicato sull’HDAC il manuale per l’utilizzo di POS, il nuovo gestionale ministeriale che consentirà a Dirigenti Scolastici e DSGA di gestire tutti i passaggi della contrattazione collettiva integrativa di istituto. Ne ha dato notizia ANQUAP, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche. 

POS, nuovo gestionale del Ministero dell’Istruzione per Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto

Come si legge nell’introduzione del documento ‘il campo di applicazione del manuale utente è relativo alle specifiche funzione dell’area denominata “POS” (Punti Ordinanti di Spesa) nel sistema Bilancio Integrato Scuole

Le funzioni dei POS sono utilizzabili per gli adempimenti normativi legati alla Contrattazione Integrativa di Istituto e alla relativa gestione degli incarichi per le attività di miglioramento dell’offerta formativa di istituto. Tutte le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare le funzioni dei “POS” presenti nel Bilancio Integrato Scuole, a prescindere da quale software utilizzino per la redazione del Bilancio Scolastico. 

La Contrattazione Integrativa di Istituto 

‘La contrattazione integrativa – si legge nel documento – già regolamentata dall’art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”, come sostituito dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993, 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e 43, comma 1, del D.Lgs. n. 80 del 1998, è attualmente disciplinata dall’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001.

In linea generale, la contrattazione collettiva integrativa ha il compito di assicurare livelli adeguati di efficienza e produttività nell’ambito dei servizi pubblici, ponendo l’accento sull’impegno e la qualità delle performance. Tale attività si svolge tramite procedure negoziali che vengono avviate dall’Amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, ove prevista, la propria delegazione datoriale.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 7 CCNL comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative – eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni – non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

Il comma 7 precisa, inoltre che, qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’amministrazione interessata può provvisoriamente provvedere sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.

Ai sensi dell’art. 7 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ha durata triennale, anche se i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.

Tenuto conto che il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45, la sessione negoziale di contrattazione integrativa per il comparto istruzione e ricerca è avviata entro il 15 settembre e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

Con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche, tale contrattazione si pone l’obiettivo di incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e, ai sensi dell’art. 22 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del triennio 2016-2018, si svolge: 

  • a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; 
  • b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; 
  • c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. 

A livello di istituzione scolastica, tale attività si svolge tramite procedure negoziali che hanno ad oggetto: 

  • l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  • i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
  • i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 
  • i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; 
  • i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 
  • i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
  • i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 
  • i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 

L’art. 22 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del triennio 2016-2018, inoltre, specifica le materie oggetto di confronto (art. 6) e di informazione sindacale (art. 5). Come previsto dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa a corredo di ogni contratto integrativo.

Affinché la costituzione dei fondi, la negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo nella sua interezza siano coerenti e uniformi, il Ministero dell’economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare 19 luglio 2012, n. 25, ha appositamente predisposto e messo a disposizione degli utenti gli schemi standardizzati sia di relazione tecnico-finanziaria che di relazione illustrativa.

Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sono soggetti a certificazione dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale nonché dagli uffici centrali di bilancio o analoghi organi di controllo preposti dai singoli ordinamenti. A tal fine, come precisato dall’art. 7, comma 8 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del triennio 2016-2018, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata all’organo di controllo competente entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Infine, come previsto dall’art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, viene trasmessa dalle amministrazioni ivi previste, entro dieci giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria.

Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

Qui di seguito riportiamo il testo integrale del manuale di utilizzo del POS.

MANUALE PDF

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