Anche il personale ATA può usufruire dei permessi di diritto allo studio, che gli permettono di ottenere titoli e specializzazioni utili ad incrementare il proprio punteggio in graduatoria. Lo prevede l’art 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395. I permessi possono essere richiesti da:
- personale a tempo indeterminato
- supplenti con nomina annuale o al termine delle attività didattiche (31 agosto o 30 giugno)
- personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria.
La normativa per i permessi di studio ATA
Cosa prevede la normativa per i permessi di diritto allo studio del Personale ATA? In base all’articolo 3 del DPR citato sopra e anche al contratto Integrativo Regionale sottoscritto il 31 ottobre 2019, tali permessi hanno le seguenti caratteristiche:
- sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali;
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il 3% del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
- il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali, può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione;
- il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale:
- gli interessati dovranno presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza di certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali.
Quali corsi è possibile frequentare?
Come previsto dall’art. 4 del CRI, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di corsi:
- per il conseguimento della specializzazione per le attività di alunni disabili;
- di laurea in Scienze d all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM 249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria;
- finalizzati al conseguimento di un diploma di l specialistica/magistrale compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musi e le Accademie di BB.AA.;
- riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.). Nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS);
- per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del DL 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di I e II grado;
- presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.
È ammessa la fruizione dei permessi anche per la frequenza di corsi con modalità online o a distanza. Ma secondo le modalità stabilite dalla circolare n.12/2011 della Funzione Pubblica.
Come fare domanda
Per ottenere i permessi le domande vanno presentate, tramite la scuola di servizio e apposito modello, all’ufficio scolastico. Il periodo generalmente va dal mese di ottobre e metà novembre. Devono contenere tutte le informazioni necessarie, come i dati anagrafici, il ruolo ricoperto, il numero di anni di servizio, la descrizione e la finalità del corso scelto, il tipo di impegno orario, la certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso di studi.
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