Supplenze da graduatorie di istituto, chiarimenti su OM N. 60 (NOTA USR Lazio)

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Supplenze per l’anno scolastico 2021/22, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato una Nota avente come oggetto: ‘Applicazione dell’Articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro’. Nella circolare vengono rammentati alcuni aspetti salienti dell’OM 60, legati in particolar modo all’applicazione dell’Articolo 14.

Supplenze da graduatorie di istituto, Nota USR Lazio

Nella Nota è stato ricordato come ‘il personale in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto, come previsto all’articolo 2, comma 4, della suddetta OM 60, ha facoltà di accettare l’eventuale successiva nomina per: 

  • a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; 
  • b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; 

Potranno accettare tali contratti anche i titolari di supplenze conferite dalle graduatorie di istituto sino al termine delle attività didattiche entro il 31 dicembre su spezzoni orario fino a 6 ore. A tal proposito si chiarisce che le eventuali disponibilità orarie presenti in una singola istituzione scolastica in una medesima classe di concorso/tipologia di posto, anche se derivanti da situazioni giuridiche diverse (es.: spezzone fino a 6 ore + altro spezzone derivante da part-time), se cumulativamente superiori a 6 ore, non possono essere offerte ai docenti interni, ma devono obbligatoriamente essere comunicate all’ATP di competenza affinché siano inserite tra le disponibilità per le successive tornate di nomine da GAE/GPS provinciali. 

Nella Nota, poi, si richiama l’attenzione sui tre tipi di diniego che l’iscritto alle GAE o GPS può porre rispetto alla proposta di nomina ricevuta. Si tratta, in buona sostanza, della rinuncia, della mancata assunzione del servizio e dell’abbandono del servizio, a cui conseguono, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 14, penalizzazioni nelle operazioni successive la cui gravità è correlata proprio alla tipologia di diniego posto.

Per tutti i chiarimenti in merito agli effetti della rinuncia, della mancata assunzione del servizio e dell’abbandono del servizio, Vi rimandiamo al testo integrale della Nota dell’USR Lazio che potrete trovare qui sotto.

NOTA

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