Stipendi supplenti e vacanze di Natale: quando il contratto può essere prorogato

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Supplenze, i contratti che si riferiscono all’attribuzione delle supplenze brevi o temporanee suscitano diverse perplessità per chi è alle prese con le sue esperienze professionali. In particolar modo, chi viene assunto fino al giorno precedente l’inizio della pausa natalizia ha dei dubbi in merito alla retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche e, di conseguenza, alla proroga del contratto. Vediamo in dettaglio la casistica in questione.

Contratti supplenza e vacanze natalizie, quando possono essere prorogati

La normativa di riferimento, in questo caso, è quella contenuta al comma 3 dell’articolo 40 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 60 del CCNL del 29 novembre 2007 dove si legge: nel caso in cui il titolare ‘…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo’.Facciamo un esempio. Nel caso in cui il docente titolare risulti assente dall’11 dicembre e riprenda il proprio servizio dal 21 gennaio, il supplente ha diritto al riconoscimento di tutto il periodo relativo alle vacanze natalizie con proroga contrattuale. 

Giova sottolineare come le domeniche, le festività infrasettimanali e, nel caso dei docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento vengono regolarmente retribuite oltre che conteggiate nell’anzianità di servizio

Le casistiche
Quindi, in base al periodo di assenza del docente titolare, possiamo andare incontro alle seguenti possibilità:

  • se il docente titolare non proroga la sua assenza e rientra in servizio il giorno della ripresa delle attività didattiche, il contratto del supplente si concluderà il 22 dicembre e non si avrà diritto, pertanto, ad alcuna proroga o conferma. In questo caso le vacanze natalizie non potranno essere retribuite;
  • nel caso in cui il titolare si assenti, senza soluzione di continuità, dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni/pausa nataliza, fino ad almeno il settimo giorno successivo alla ripresa delle lezioni nel gennaio 2022, il docente supplente avrà diritto alla proroga del contratto dell’intero periodo, compreso, quindi, il periodo di sospensione delle lezioni.

Nel caso in cui il docente titolare si assenti per un periodo frazionato in due finestre temporali inframezzato dalle vacanze natalizie (per esempio per un congedo parentale), verrà meno la condizione sopra esposta relativa alla continuità dell’assenza. Pertanto il supplente non avrà diritto alla retribuzione delle vacanze natalizie. La normativa riguardante i 7 giorni ‘pre e post’ sospensione delle attività didattiche, infatti, non trova applicazione in caso di suddivisione in più periodi distinti e separati di assenza del docente titolare. 

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