Scuola, ufficiale l’obbligo vaccinale per il personale: cosa succede se non ci si vaccina?

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Il governo Draghi ha deliberato in merito alle nuove misure per arginare la risalita del numero dei contagi da Covid anche in vista del Natale: Super Green Pass e obbligo vaccinale per alcune categorie professionali, tra cui personale docente e ATA sono le novità più importanti del nuovo provvedimento. Ma cosa succede a chi rifiuta ancora di vaccinarsi? Incorrerà in qualche sanzione? Cerchiamo di fare il punto sulla delicata questione.

Obbligo vaccinale anche per docenti ed ATA

Nella serata di ieri 24 novembre è arrivata la decisione del governo Draghi: le misure più rilevanti sono l’introduzione del Super Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali. Con precisione per i lavoratori del settore sanitario, le forze dell’ordine, militari e il personale scolastico, docente e ATA si introduce l’obbligo alla vaccinazione: tale obbligo entrerà in vigore dal 15 dicembre, per lasciare un margine di tempo necessario a ciascuno di regolarizzare la propria posizione.

Nel corso della conferenza stampa successiva ai lavori del governo, il ministro Speranza puntualizza che “l’estensione dell’obbligo riguarderà anche la terza dose, o il richiamo per le persone che hanno fatto il monodose di J&J”.

Cosa accade a chi non si vaccina

L’art. 2 comma 3 del Decreto Super Green Pass varato nella giornata di ieri 24 novembre precisa le conseguenze di chi non rispetterà l’obbligo vaccinale. In particolare stabilisce che “l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Il dipendente dovrà dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale, illustrando la propria situazione in merito: deve specificare se ha eseguito la prima o seconda somministrazione e se quindi attende la terza dose entro i termini previsti. Le categorie interessate devono regolarizzare la propria posizione entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto ministeriale.

Qualora non arrivasse nessuna comunicazione sulla reale effettuazione del vaccino, l’interessato deve produrre entro 5 giorni dall’invito documentazione attestante la vaccinazione effettuata o il differimento. Nel momento in cui si è esentati dal vaccino, occorre produrre relativa comunicazione documentata.

In caso di presentazione di documentazione che attesta la richiesta di vaccinazione, gli interessati devono presentare entro 3 giorni dall’invito l’apposito documento che certifica l’avvenuta inoculazione.

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